L’approssimarsi della prima scadenza per l’invio della Certificazione Unica (CU) porta a valutare le conseguenze del tardato o mancato invio della stessa. Vediamo di seguito quali sono. La CU 2024 La Certificazione Unica rappresenta uno dei principali adempimenti dei sostituti d’imposta fotografando l’annualità appena trascorsa. Il calendario fiscale ha nell’anno 2024 subito diverse modifiche ma, costante, è rimasto il 16 marzo come termine per l’assolvimento degli obblighi legati alla CU. Per l’anno 2024 infatti il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche, per i soggetti che utilizzano la dichiarazione precompilata, è fissato al 18 marzo 2024 (spostata dal 16 marzo al primo giorno lavorativo). Inoltre, la medesima data sancisce il termine per la consegna della Certificazione Unica sintetica ai soggetti percipienti. Il termine è invece al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata; sul punto la risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato tale scadenza rinviando al prossimo anno l’applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 1/2024 il quale prevede la dichiarazione precompilata anche per i redditi da lavoro autonomo professionale. Soggetti tenuti all’invio e modalità Ricordiamo che ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988, sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nell’anno precedente quello di riferimento hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Ma rientrano in tale obbligo anche coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Ai fini del rispetto dei termini d’invio occorre precisare che il flusso telematico, inviato direttamente o tramite intermediario abilitato, si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per tale motivo la prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica, in seguito all’invio. Non costituisce quindi prova di presentazione, e non adempie all’obbligo, la conferma d’invio del flusso. Errori e mancata presentazione del flusso L'art. 4 comma 6 quinquies del D.P.R. n. 322/98 prevede che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n 472/97 con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. Nel caso di mancata o errata presentazione la sanzione è pari a: - 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro, - 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione. Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica 2024, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8948 e compilando la sezione Erario. Casistica Sanzione Certificazione Unica omessa, tardiva o errata 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni Nessuna sanzione Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta Si tratta di un regime sanzionatorio che per espressa previsione normativa, non applica l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, legato al cumulo giuridico, ma limita l’applicazione massima. Termini correzione Come ricordato nella precedente tabella riassuntiva è possibile la correzione delle Certificazioni inviate nei termini senza incorrere in sanzione entro il termine di 5 giorni. Su tale termine è opportuno sottolineare che in caso di certificazioni uniche reinviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (circ. n. 195/1999 del Ministero delle Finanze) mentre in caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza. Per poter beneficiare invece della riduzione delle sanzioni per la Certificazione Unica 2024 è necessario effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria. In questo caso la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata (con sanzione massima a 20.000 euro). Mancata consegna della Certificazione Unica al dipendente Il sostituto d’imposta deve consegnare la CU sintetica al contribuente unitamente alle informazioni a lui destinate, tale consegna può avvenire anche in formato elettronico purché sia garantita al contribuente la possibilità di entrare nella disponibilità della CU e di poterla materializzare per i successivi adempimenti (rif. ris. Agenzia Entrate n. 145/2006). Nel caso di mancata consegna al dipendente si ritiene applicabile la generica sanzione prevista all’ art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs n. 471/1997). In caso di consegna tardiva al dipendente si può ritenere applicabile l’esimente prevista dall’art. 6, comma 5-bis), D.Lgs n. 472/1997 che sancisce la non applicazione di sanzioni in caso di violazioni che non incidono né sull’attività di accertamento né sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta.