Agenzia delle Entrate - Risposta n. 462 del 31 ottobre 2019 Alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici all’esercizio dell’attività d’impresa effettuate nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa con la conseguenza che le stesse concorrono a formare tale reddito ai sensi dell’articolo 86 del Tuir. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 462 del 31 ottobre 2019. IL QUESITO Il chiarimento si riferisce al caso di una società che – nell’ambito di un concordato preventivo ex articolo 160 della legge fallimentare – da una parte continua l’attività tipica della gestione caratteristica e dall’altra cede a terzi gli immobili non strategici di proprietà. Anche l’istante, peraltro, esclude la detassazione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall’esecuzione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale, anche “mista”, in considerazione del fatto che l’articolo 86, comma 5, del Tuir contiene un esplicito riferimento al solo concordato con cessione dei beni che è tipicamente liquidatorio mentre i piani concordatari in continuità rispondono all’esigenza opposta di salvaguardare la continuazione dell’impresa e di assegnare ai creditori concorsuali i flussi di cassa prodotti dalla gestione ordinaria del patrimonio aziendale nel suo complesso. In tali casi, dunque, il pagamento dei crediti concorsuali è garantito prevalentemente dai flussi di cassa e dagli utili futuri. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia nella risposta conferma all’istante che alla vendita di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività effettuata nell’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, non si applica la disposizione di cui all’articolo 86, comma 5, del Tuir secondo cui: «La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento». La non imponibilità prevista nell’articolo 86 del Tuir, risulta invece applicabile alle plusvalenze e/o alle minusvalenze risultanti da cessioni realizzate nell’ambito di concordato liquidatorio, sia nel caso in cui i beni siano ceduti ai terzi al fine di ricavare la liquidità necessaria a soddisfare i creditori (si veda la risoluzione n. 29/2004) sia nel caso in cui i beni siano ceduti ai creditori.