Agenzia delle Entrate - Risposta n. 238 del 3 agosto 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 238 del 3 agosto 2020 in tema di cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE. L'operazione di vendita di beni materiali in questione si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene "fisicamente", ossia mediante mezzi ordinari. Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro. Nel caso di specie, i beni prodotti dalla Società sono venduti a consumatori privati dello Stato Omega extra UE mediante un sito locale, previa importazione di questi beni nello Stato Omega e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale locale in attesa di essere ivi venduti. Solo a seguito della vendita avverrà lo sdoganamento della merce da parte di un operatore locale. Il previo invio dei beni all'estero, costituisce una mera esportazione "franco valuta" in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le "cessioni all'esportazione" e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi. Tale operazione non costituendo "cessione all'esportazione" non concorrerà alla formazione del plafond, né alla qualifica di esportatore abituale. L’Agenzia delle Entrate ha già ritenuto assimilabile questa situazione descritta dalla Società al consignment stock, trattandosi anch'esso di un contratto in cui il requisito del trasferimento della proprietà assume un ruolo importante nell'ambito di una cessione all'esportazione. Se infatti, in esecuzione di un contratto di consignment stock, la merce è inviata dall'Italia in un Paese extra-UE, presso un deposito fiscale di proprietà dell'acquirente estero o di un terzo cui quest'ultimo possa accedere, all'atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell'acquirente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile. Si dà atto quindi dell'esistenza di un'unitaria cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all'atto del prelievo delle merci dal deposito. In tale fattispecie, l'effetto traslativo della proprietà dei beni esportati, ancorché differito, non esclude che l'operazione, unitariamente considerata, possa considerarsi una cessione all'esportazione non imponibile. Atteso, peraltro, che, a fini IVA, assume rilievo la nozione di "operazione" piuttosto che quella di "atto", l'accezione "cessione all'esportazione", utilizzata dalla norma, appare denunciare la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico tra trasferimento della proprietà e esportazione, ma non anche quella di un'obbligata successione temporale tra i due termini dell'operazione. Sul piano sistematico, poi, l'osservanza del richiamato principio della tassazione dei beni nel luogo di consumazione richiede solo il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale, e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero. Con il prelievo dunque dei beni prodotti dalla Società dal deposito per la consegna al cliente estero si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile. Il plafond si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate e debitamente certificate dall'Istante. In merito alla prova che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero, il collegamento tra i beni inviati all'estero in franco valuta (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante: - annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all'estero, dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale; - indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti. Le operazioni di commercio elettronico indiretto essendo assimilate alle vendite per corrispondenza sono esonerate da qualunque obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e anche dalla certificazione dei corrispettivi, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.