Con la risposta n. 345 del 13 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici. La precedente circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, al paragrafo 9, rende chiarimenti anche in ordine alla trattazione delle istanze di interpello aventi ad oggetto l'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al Decreto IVA. In particolare, chiarisce che il trattamento fiscale dei suddetti beni, agli effetti della corretta applicazione della aliquota IVA, richiede di procedere preliminarmente a un esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali. Tale accertamento tecnico esula dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria, rientrando piuttosto tra quelle dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tant'è che le istanze aventi per oggetto l'individuazione dell'aliquota IVA sulla cessione dei menzionati prodotti, prive del citato parere, sono da ritenersi inammissibili e agli stessi non potrà essere fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica. Peraltro, la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA. Tale norma, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Di conseguenza ai dispositivi medici che non possono essere classificati in tale voce non può ritenersi applicabile l'aliquota IVA ridotta a norma del citato n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.