Con le risposte nn. 379 e 380 dell'11 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrare ha chiarito quando si applica l'aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni di lettiere per gatti. Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale. Ai fini che qui interessano, il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)". Ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 197/2022, solo per l'anno 2023, anche il pellet di cui al numero 98), della Tab. A Parte III dell'allegato al d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto ad IVA con applicazione dell'aliquota del 10%. Peraltro, è il caso di evidenziare che la voce doganale 4401 attualmente vigente ha una portata più ampia rispetto a quella in vigore al 31 dicembre 1987 richiamata dal n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, la cessione di una lettiera per gatti, anche se classificata alla voce 4401 della Nomenclatura combinata attualmente vigente, può fruire dell'aliquota IVA ridotta del 10% soltanto se riconducibile tra i prodotti di cui al citato n. 98) (compreso il pellet per l'anno 2023) ovvero se composta principalmente dai prodotti ivi indicati.