Con la risposta n. 163 del 29 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un concessionario nell'ambito di una più ampia operazione di permuta. Nell'ipotesi in cui l'atto sia relativo ad operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro trova applicazione in misura fissa. Laddove, invece, l'atto traslativo sia relativo ad operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva, si riespande l'ambito applicativo dell'imposta di registro che, in via generale, è dovuta in misura proporzionale, sempre che non ricorrano i requisiti per l'applicazione di un regime fiscale agevolato. Con riferimento al contratto di permuta si rileva che ai fini Iva la fattispecie è disciplinata dall'articolo 11 del citato decreto IVA, il quale prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. In base a tale disposizione, quindi, si configura un'operazione di permuta quando le reciproche operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra. Nel caso di un'attività resa da un comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell'attività, non si rinviene in capo al comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un'attività economica (d'impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali, con i caratteri della abitualità, professionalità e organizzazione.