Alle cessioni di miscanto, prodotto erbaceo agricolo commercializzato greggio, anche trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellets, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 15 del 2019. In particolare, con riferimento alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione, l'Agenzia delle Dogane ha osservato che la Nota Esplicativa del Sistema Armonizzato per la v.d.1213 indica che questa voce comprende esclusivamente la paglia e la lolla di cereali per qualsiasi uso, gregge, cioè così come si presentano dopo la trebbiatura, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets (presentate cioè in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerate sia per semplice pressione, sia con l’aggiunta di un legante in una proporzione non eccedente il 3% in peso), ma non altrimenti preparate. Stante l’impossibilità di classificare le merci in base alla prime 3 RGI, il prodotto va classificato nella voce relativa alle merci che con esso hanno maggiore analogia. In particolare, precisa la predetta Agenzia, il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”. Oltre a ciò l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha specificato che tale classificazione risulta ampiamente condivisa in ambito unionale in quanto dalla consultazione delle banche dati risultano numerose decisioni di altri Stati membri in tal senso. Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti nel citato parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in considerazione della circostanza che la sopra menzionata classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A parte II, II-bis e III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l'Agenzia delle Entrate ritiene che alla commercializzazione di tale prodotto debba applicarsi l’aliquota IVA ordinaria al 22%.