A seguito di cessioni infragruppo di pacchetti azionari senza una reale spiegazione logica e fiscale è possibile qualificare le operazioni come elusive. A chiarirlo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3614 del 7 febbraio 2019. IL FATTO Sul tavolo dei Supremi giudici è finita una vicenda decisamente complessa che vedeva protagonista la Società De Agostini nelle due componenti Professionale e Formazione e una terza società. La triangolazione secondo la Corte non era chiara in quanto il pacchetto azionario sarebbe potuto transitare direttamente da una società all'altra (Formazione-Professione) senza transitare per una terza spa. Alla luce di ciò doveva essere ravvisato l'intento elusivo perseguito con il doppio passaggio di proprietà finalizzato esclusivamente a rendere deducibile la minusvalenza pari circa a 2 milioni di euro. E tale minusvalenza non si sarebbe creata ove ci fosse stato un unico passaggio da assoggettare al regime della Pex (partecipation exemption) che prevede per l'appunto la detassazione delle plusvalenze da partecipazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Secondo i Supremi giudici le argomentazioni del giudice della Ctr che aveva dato ragione alla società risultano inidonee “a indicare concretamente quale sia la causale, economicamente valida, individuata dal giudice di appello a giustificazione dell'effettuazione di una duplice cessione infragruppo del pacchetto azionario dalla quale è discesa l'inapplicabilità del regime Pex e la conseguente deducibilità delle minusvalenze; men che meno il giudice di appello indica quali siano le ragioni che hanno giustificati la rilevante svalutazione del pacchetto azionario effettuata dopo soli 3 mesi (da 11 a 9 milioni di euro, ndr) dall'acquisti, dando così luogo alla minusvalenza dedotta”.