Scade il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) il termine per aderire al regime agevolativo previsto dalla legge di Bilancio 2023 a favore delle operazioni aventi come oggetto la fuoriuscita dal perimetro dell’impresa, mediante l’assegnazione e la cessione ai soci di alcune tipologie di beni; nonché per quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre si trasformano in società semplici. L’assegnazione e cessione ai soci agevolata prevede che le operazioni vengano perfezionate entro il 30 settembre e che, entro lo stesso termine si effettui il pagamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva. La scadenza si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci - sia persone fisiche che persone giuridiche - entro il 30 settembre 2023 mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva, ricadendo così nel perimetro agevolativo previsto dall’ultima legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Infatti, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 100 a 105) ha introdotto alcune agevolazioni fiscali temporanee che prevedono, in luogo della tassazione ordinaria, un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e una riduzione dell’imposta di registro per l’assegnazione o la cessione ai soci di determinati beni e per le società che si trasformano in società semplici. Non si tratta di una novità, visto che l’assegnazione dei beni ai soci era stata in passato già oggetto di regimi fiscali agevolati grazie, in prima battuta, all’art. 1, commi 115-120, legge n. 208/2015 e, successivamente, all’art. 1, commi 565 e 566, legge n. 232/2016 che ha prorogato i benefici sino al settembre 2017. Con l’ultima legge di Bilancio si apre un nuovo arco temporale per accedere all’agevolazione, applicabile alle assegnazioni e le cessioni fatte entro il 30 settembre 2023, mediante il pagamento, entro lo stesso termine, dell’imposta sostituiva. Si auspica peraltro una proroga, magari al 30 novembre, come formalmente richiesto dal CNDCEC. Sul punto si registra l’apertura del Governo, come indicato nella risposta all’interrogazione n. 5-01306 del 13 settembre 2023. Chi sono i soggetti interessati all’assegnazione agevolata I destinatari dell’agevolazione in esame sono individuati dal comma 100 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 e precisamente sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. La tassazione agevolata è consentita anche a quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, sempre entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici. Attenzione Sono esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia (circolare n. 26/E/2016). Quali sono i beni oggetto dell’assegnazione agevolata La possibilità di assegnare o cedere in modo agevolato ai soci riguarda: - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa, ovvero quei beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata; - beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società. Come specificato nella circolare n. 26/E del 2016 rientrano nella fattispecie di beni immobili assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ovvero quelli: - strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa; - alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; - che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 TUIR. Rimangono fuori dal perimetro agevolativo gli immobili strumentali per destinazione e quelli utilizzati direttamente per l’attività di impresa. Sotto il profilo temporale le date da tenere come riferimento sono quelle indicate nel prospetto che segue. Tipologia Riferimento temporale Cessione Data dell’atto Assegnazione Data dell’atto di assegnazione (non della delibera che dispone l’assegnazione medesima - circolare n. 26/E/2016) Come calcolare l’imposta sostitutiva dell’assegnazione ai soci La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione - e il loro costo fiscalmente riconosciuto. La legge di Bilancio 2023 definisce al comma 102 quali sono i criteri di determinazione del valore normale necessario alla determinazione della base imponibile e al comma 103 chiarisce che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Operazione Valore normale Beni mobili art. 9 TUIR Beni immobili Assegnazioni La società può determinare il valore normale (in deroga all’art. 9 TUIR) applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986 Cessioni Il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale). L’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è pari a: - 8% ovvero 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione; - 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Quando e come pagare l’imposta sostitutiva dell’assegnazione ai soci L’imposta sostitutiva per assegnazione o cessione agevolata effettuate entro il 30 settembre dovrà essere versata in due rate: - il 60% entro il 30 settembre 2023; - il 40% entro il 30 novembre 2023. Il pagamento dell’imposta sostituiva segue le norme generali sui versamenti di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e, dunque, deve essere effettuato tramite il modello F24. È possibile ricorrere all’istituto della compensazione. Con la risoluzione n. 30/E del 22 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per il versamento dell’imposta sostitutiva ridenominando i codici tributo, istituiti a suo tempo con risoluzione 73/E/2016; e, precisamente: - il codice 1836, denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; - il codice 1837, denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale rimane confermato il codice tributo 1127. Con riferimento alle altre imposte applicabili alle assegnazioni e le cessioni ai soci il comma 104 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che: - le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (in via generale dal 9% al 4,5%); - le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).