Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede (art. 144): - la remissione in termini (comma 1) - la proroga dei termini per il versamento, anche rateale (comma 2) delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), comprese le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Attività di controllo L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati. Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale (rientra in tali ambiti anche l’attività di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata). Tipo di controllo Oggetto del controllo Cosa fa l’Agenzia Riferimenti normativi Automatico Tutte le dichiarazioni presentate Controlla, con procedura automatizzata, la liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 (imposte sui redditi) Art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 (IVA) Formale Dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio Riscontra i dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati (ad esempio, detrazioni) Art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 Liquidazione delle imposte dovute Imposte liquidate sui redditi soggetti a tassazione separata Determina l’imposta dovuta su alcuni redditi soggetti a tassazione separata per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto (ad esempio, TFR). Articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, TUIR Quando a seguito dell’attività di controllo automatico o formale emergono delle differenze a favore dell’Erario, l’Agenzia invia al contribuente una “comunicazione di irregolarità” (avviso bonario). Tali comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi; anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Le comunicazioni di irregolarità sono inviate: - con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione (controlli automatici e controlli formali); - tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (controlli automatici); - attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione (controlli automatici). Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi. La regolarizzazione delle comunicazioni relative: 1) ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso; 2) ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Nota bene Nel caso di controlli formali, il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione. Comunicazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata Gli uffici delle Entrate provvedono a riliquidare l’IRPEF dovuta su taluni redditi soggetti a tassazione separata, per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto, in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (per esempio, il TFR e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, ed altro). Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi). In caso di tardivo o mancato pagamento entro il termine previsto, sono dovute le sanzioni e gli interessi. Nota bene Il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso ordinariamente tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016). Ai fini in esame, poiché la legge fissa il termine per il pagamento in unica soluzione o, nell’ipotesi di pagamento in quattro rate, della prima rata al 16 settembre 2020, la sospensione prevista dal D.L. n. 193/2016 non rileva. Proroga dei termini L’art. 144 del decreto Rilancio prevede: - la remissione in termini per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) (comma 1); - la proroga dei termini per i versamenti che scadono tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 maggio 2020. In entrambi i casi i versamenti possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Pagamento rateale In alternativa al pagamento in unica soluzione, il comma 3 dell’art. 144 consente di effettuare i versamenti delle somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre 2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato. Comunicazioni comprese nella proroga L’art. 144 prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, “che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020” (circolare n. 25/E del 28 agosto 2020, par. 3.5). In proposito, si osserva che il termine per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità e per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (ovvero, nel caso di comunicazione a seguito di controlli automatizzati, 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito). Pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione della norma, in via di principio, le comunicazioni notificate tra il 6 febbraio e il 1° maggio 2020 (tenuto conto che per le comunicazioni ricevute il 6 febbraio 2020 il trentesimo giorno veniva a cadere di sabato 7 marzo, si ritiene che anche tali comunicazioni rientrino nella norma di proroga). In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso. Pertanto, in tal caso, i relativi termini si allungano. Esempio 1) In data 13 febbraio 2020 è stata ricevuta una comunicazione di irregolarità a seguito di un controllo automatizzato. Il contribuente non ha provveduto al versamento delle somme dovute. Poiché la data di scadenza per il pagamento delle somme dovute in base alla comunicazioni di irregolarità è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, tale termine (14 marzo) è compreso nell’arco temporale previsto dalla norma (8 marzo e il 31 maggio 2020) e, quindi, il soggetto interessato può effettuare il versamento, senza il pagamento di ulteriori sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate. Entro tale termine, il contribuente può anche chiedere la rettifica della comunicazione se ritiene errati i dati ivi contenuti (circolare n. 25/E, Risp. 3.5.1). 2) In data 13 febbraio 2020 è stata ricevuta una comunicazione di irregolarità a seguito di un controllo automatizzato. Il contribuente, non ritenendo corretto l’esito del controllo, ha chiesto all’Ufficio la rettifica della comunicazione. L’Ufficio ad oggi non ha ancora rettificato la comunicazione. Il soggetto interessato può effettuare il versamento delle somme indicate nella comunicazione originaria (senza cioè attendere l’esito della rettifica) entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate. 3) In data 8 gennaio 2020 è stata ricevuta una comunicazione di irregolarità a seguito di un controllo automatizzato. Il contribuente, non ritenendo corretto l’esito del controllo, ha chiesto all’Ufficio la rettifica della comunicazione. L’Ufficio ha notificato la comunicazione rettificata, riducendo quindi l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, in data 25 febbraio 2020. Poiché da tale data riprendono a decorrere i 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito della loro rideterminazione, il soggetto interessato può effettuare il versamento, senza il pagamento di ulteriori sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate. Contribuenti con sede nei Comuni “zona rossa” L’effettuazione dei pagamenti chiesti con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale, anche nell’ipotesi di pagamento rateale in corso, inviate ai contribuenti prima dell’inizio della fase emergenziale, era stata sospesa dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.M. 24 febbraio 2020 e al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa) (art. 1, D.M. 24 febbraio 2020). Come indicato nel Dossier del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 9 luglio 2020 (vol. II, pag. 197), nel corso dell’audizione dell’Agenzia delle Entrate svoltasi presso le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei deputati, il 22 aprile 2020, l’Agenzia ha segnalato che, in ogni caso, fin dall’inizio della fase emergenziale ha sospeso l’invio nei confronti dei contribuenti degli atti conseguenti alle diverse attività di controllo, tra cui, in particolare, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni. Tale sospensione, pur non essendo espressamente inizialmente prevista da disposizioni normative è stata attuata per non porre ulteriori adempimenti a carico. Pagamenti rateali La proroga disposta dall’art. 144 del decreto Rilancio “riguarda anche i pagamenti in forma rateale (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020” (circ. n. 25/E, par. 3.5.2). Al riguardo, si precisa, infatti, che le somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997). In base alle regole che disciplinano la rateazione (art. 3-bis, comma 2), le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata. Nel rispetto di tale impostazione, la circolare n. 25/E precisa che (Risp. 3.5.2): a) nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, infatti, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata; b) diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria. Termine per fornire chiarimenti In base alle norme che disciplinano le attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, il contribuente, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo, ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute. Tale termine coincide, ordinariamente, con quello entro cui deve essere eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, beneficiando della riduzione delle sanzioni (articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997). L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la proroga al 16 settembre 2020 può “intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti. Pertanto, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti - mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute - può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020”.