Con il messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023, l'INPS fornisce le istruzioni operative in merito al nuovo articolo 12-quater del decreto Asset che disciplina l'integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico. Destinatari Le disposizioni di cui all’articolo 12-quater si rivolgono ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale). Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle Regioni individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione” Attualmente risultano istituite le seguenti Zone Economiche Speciali: ZES Abruzzo - ZES Calabria - ZES Campania - ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata - ZES Sicilia Orientale - ZES Sicilia Occidentale - ZES Sardegna. Rientrano nella disciplina derogatoria prevista dall’articolo 12–quater del decreto Asset i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES. Si osserva che fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a processi realizzati da datori di lavoro che hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico. Ai sensi di quanto previsto dal menzionato articolo 12-quater, ai trattamenti straordinari di integrazione salariale in argomento non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Conseguentemente: ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione; i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato. Aspetti contributivi I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12–quater del decreto Asset sono tenuti - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale - al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile. La suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale). Si ricorda che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa. Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.