La legge di conversione del decreto Asset (D.L. n. 104/2023, convertito in L. n. 136/2023) ha introdotto delle deroghe transitorie ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria - CIGS nei casi di attuazione di processi di transizione, riqualificazione e riconversioni produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico. Le deroghe in oggetto hanno reso così più agevole l’accesso a questa misura di sostegno al lavoro già a partire dal 10 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto stesso. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), crisi aziendale o contratti di solidarietà. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015), dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) e dai Fondi di solidarietà territoriali (di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e che, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Invece, la disciplina in disamina e gli stessi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero di dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: - imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; - partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13. Lavoratori a cui è rivolta la CIGS Sono destinatari delle prestazioni di CIG straordinaria tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, e i lavoratori a domicilio, mentre sono esclusi i dirigenti. Dal 31 dicembre 2021, affinché i lavoratori possano accedere alla CIGS, è necessaria un'anzianità di almeno 30 giorni di servizio presso l'unità produttiva per cui è stato richiesto l’intervento. Mentre fino al 31 dicembre 2021, l’anzianità richiesta ai lavoratori per poter beneficiare della CIGS era di 90 giorni. Imprese beneficiarie dell’agevolazione Nella conversione del D.L. n. 104/2023 sono stati previsti meno vincoli per la CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Come si evince dal comma 1, dell’art. 12-quater, del decreto legge in oggetto, l’agevolazione all’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinari, prevista dalla legge di conversione n. 136/2023, si applica nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversioni produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico. In particolare, le imprese operanti in dette aree di piano di sviluppo strategico sono quelle che operano all’interno della Zona economica speciale, denominata “ZES”. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato. L’area ZES è composta dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea. Ciascuna ZES è stata istituita o può essere istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta per istituire una ZES deve essere corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dalla norma. Accesso al trattamento di integrazione salariale: deroghe L’art. 12-quater della legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che per le imprese facenti parte dell’area ZES, quindi, rientranti in piani di sviluppo strategico, non si applicano le seguenti limitazioni per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale: - anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione; - anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, dal 1° gennaio 2022; - limite temporale di 24 mesi di sospensione del lavoro nel caso di causale avente quale oggetto la riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lett. a); - limite temporale di 12 mesi per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lett. b). Più nello specifico, le deroghe in questione concernono il requisito di anzianità lavorativa dei dipendenti beneficiari e il limite massimo di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva interessata. Vale a dire che le suddette imprese potranno accedere al trattamento di integrazione salariale anche: - per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che hanno un’anzianità di servizio inferiore ai 30 giorni (in deroga all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015); - per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato (in deroga all’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015). Limiti di spesa Per i trattamenti previsti dall’art. 12-quater, comma 1, D.L. n. 104/2023, è, però, stabilito un limite di spesa, ammontante a: - 0,3 milioni di euro per l’anno 2023; - 1,7 milioni di euro per l’anno 2024; - 1,4 milioni di euro per l’anno 2025. L’attività di monitoraggio della spesa spetta all’INPS, che deve verificare mensilmente i flussi di spesa. L’Istituto previdenziale, nel caso in cui rilevi un raggiungimento del limite di spesa suindicato o, dall’attività di monitoraggio, in via prospettiva, ravveda la probabilità di un raggiungimento dello stesso, deve bloccare le ulteriori domande per l’accesso ai benefici di cui all’art. 12-quater, comma 1, D.L. n. 104/2023, rendendone edotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze. Il trattamento integrativo di maggior favore è finanziato per: - 0,2 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 attraverso le entrate derivanti dal comma 1, art. 12-quater cit., in applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015; - per 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.