Con la nota n. 2106 del 26 febbraio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille, chiarisce la normativa di riferimento cui devono attenersi tutti i soggetti beneficiari del contributo per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa attraverso i quali è necessario dimostrare l'utilizzo delle risorse ricevute. L'obbligo di redigere un rendiconto è stato introdotto a partire dal 2008 e prescinde dall'ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva deve esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto. Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati e del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che hanno percepito somme pari o superiori a 20mila euro. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto. Invece, gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore devono unicamente redigere la relazione entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni. Il rendiconto deve essere redatto per ogni singola annualità nei limiti del contributo percepito e deve contenere le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e degli esclusi. I beneficiari devono inoltre pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto o relazione illustrativa. La mancata pubblicazione è punita con l’applicazione di una sanzione pari al 25% del contributo percepito. Tale disciplina non è stata modificata dal D.Lgs. n. 11 del 2017 e dunque continua ad essere disciplinata dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016.