Con l’entrata in vigore del decreto Correttivo bis dello sport (D.Lgs. n. 120/2023) si chiude “il cerchio” della riforma organica dello sport iniziata nel lontano 2019 con la legge delega n. 86/2019. Figura centrale è il “nuovo” lavoratore sportivo per il quale il legislatore prevede la possibilità di regolamentare il rapporto mediante un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Da ultimo, è stata prevista la possibilità di utilizzare il lavoro autonomo occasionale. Nel momento in cui si formalizza il rapporto di lavoro, scatta l’obbligo da parte del datore di lavoro/committente sportivo di formalizzare lo stesso nonché di gestirlo mediante l’iscrizione e registrazione nel LUL. Le comunicazioni obbligatorie La norma prevede che l'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva ha l’obbligo di comunicare tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Con il manuale “Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche” il Dipartimento dello Sport ha chiarito che: - per le sole collaborazioni coordinate e continuative sportive, la comunicazione può essere assolta anche mediante il RAS; - per le altre tipologie contrattuali utilizzabili, la comunicazione deve essere effettuata per il tramite degli ordinari canali (UNILAV); Pertanto, sarà possibile optare se effettuare la comunicazione mediante i tradizionali canali UNILAV ovvero utilizzando la specifica sezione istituita nel RAS, ma esclusivamente per le CO.CO.CO sportive. La comunicazione effettuata tramite il Registro delle attività sportive: - equivale per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico alle comunicazioni UNILAV, - deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione, la norma prevede che le comunicazioni in merito al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva attraverso il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche possono essere fatte entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Si ritiene che il medesimo termine di scadenza sia applicabile anche nel caso di comunicazione effettuata mediante UNILAV ordinario. Rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro ordinari, si deroga alla tempistica ordinaria che prevede l’obbligo della comunicazione di instaurazione del rapporto da effettuarsi entro le ore 24 del giorno precedente. La comunicazione obbligatoria, una volta a portale del RAS, viene messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Sanzioni Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, viene previsto che il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni ordinarie al centro per l'impiego. In caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Tipo rapporto Come Scadenza CO.CO.CO sportivo RAS UNILAV Entro 30° giorno successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro se effettuata tramite il RAS CO.CO.CO amministrativo UNILAV Entro le ore 24 del giorno precedente Rapporto lavoro non sportivo (es: manutentori, receptonist, baristi, ecc) UNILAV Entro le ore 24 del giorno precedente LUL La norma prevede che per le sole collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste per i lavoratori sportivi (lavoro sportivo co.co.co.) l’obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Rispetto al testo originario del D.Lgs. n. 36/2021 il correttivo bis ha sostituito il termine “è” con “può essere” con la conseguenza che il datore di lavoro/committente può tenere il LUL secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori. La semplificazione era assolutamente dovuta anche alla luce del fatto che la tenuta del LUL per il tramite del RAS riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative sportive. Per tutti gli altri rapporti di lavoro subordinato sportivo e non ovvero per le eventuali collaborazioni coordinate e continuative di natura amministrativo gestionale rimane la disciplina ordinaria di tenuta del LUL. La norma prevede inoltre che nel caso in cui il compenso annuale del collaboratore coordinato e continuativo sportivo non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Un chiarimento ministeriale a parere di chi scrive si renderà necessario alla luce del fatto che elaborazione del LUL e del cedolino paga sono adempimenti diversi e che la normativa in vigore prevede che l’obbligo di consegna del cedolino paga può essere adempiuto mediante la consegna delle scritturazioni del LUL. Viene, inoltre, previsto che con successivo DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno adottate entro il 31 ottobre 2023 tutte le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti relativi alla tenuta del LUL. Tempistica di iscrizione L’iscrizione del libro unico del lavoro potrà avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti potranno essere erogati anche anticipatamente. Al fine di consentire ai datori di lavoro/committenti di adempiere agli obblighi di tenuta del LUL viene previsto un regime temporale: viene infatti previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 potranno essere effettuati entro il 31/10/2023. Tipo rapporto Come / gestione Scadenza CO.CO.CO sportivo RAS Ordinario L’iscrizione può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. CO.CO.CO amministrativo Ordinario Ordinaria Rapporto lavoro subordinato non sportivo Ordinario Ordinaria