È approdato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla riforma doganale nazionale. Il testo approvato in via definitiva nella seduta del 26 luglio 2024 presenta alcune modifiche rispetto allo schema di decreto legislativo preliminarmente approvato nel mese di marzo. Tra le novità più rilevanti, la competenza territoriale degli Uffici doganali, in materia di controlli e verifiche, e l’introduzione della Procura europea (EPPO) tra le autorità giudiziarie competenti a valutare la rilevanza penale delle contestazioni doganali. Le novità dal Consiglio dei Ministri L’iter legislativo di approvazione della riforma del diritto doganale nazionale è quasi al termine. Dopo essere stata sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, la bozza di decreto legislativo, approvata in via preliminare il 26 marzo, è giunta nuovamente all’esame del Consiglio dei Ministri, che ha apportato alcune modifiche. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della riforma. Controlli e verifiche: competenza territoriale degli uffici doganali Una delle novità più rilevanti riguarda la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane, in materia di controlli e verifiche. Nel capo IV della bozza, dedicato all’istituto della revisione dell’accertamento, è sancito l’obbligo dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza di redigere sempre, all’esito dei controlli a posteriori, un apposito verbale di constatazione e di notificarlo alla parte interessata dal controllo (art. 41 delle disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione doganale). La trasmissione di tale verbale deve essere effettuata all’Ufficio doganale competente per la revisione delle dichiarazioni e non, come precedentemente stabilito nella bozza di decreto, all’Ufficio presso il quale la dichiarazione è stata registrata. Allo stesso modo, il nuovo testo abbandona l’impostazione secondo cui, in caso di controlli con verifiche presso la sede dell’operatore, è competente la Dogana nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa (art. 42). Secondo lo schema di decreto, infatti, la revisione della dichiarazione doganale deve essere svolta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione di importazione, il quale, di fatto, coincide con l’Ufficio titolare della potestà impositiva. A ciò si aggiunge, però, che la competenza dell’Ufficio presso cui ha sede l’impresa sopravvive soltanto nel caso in cui il controllo abbia ad oggetto dichiarazioni doganali presentate presso due o più Uffici doganali. Anche l’EPPO valuta la rilevanza penale delle contestazioni doganali Tra le principali modifiche apportate in Consiglio nei ministri lo scorso 19 luglio si segnala, altresì, l’introduzione della Procura europea (EPPO) tra le Autorità giudiziarie competenti a valutare la rilevanza penale delle contestazioni doganali. Stabilendo, infatti, che il processo verbale per le violazioni negli spazi doganali deve essere trasmesso, non alla Procura della Repubblica, ma, più in generale, all’Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale, il nuovo testo dell’art. 107 attribuisce un ruolo centrale a questa importante istituzione europea. L’obiettivo di EPPO (European Public Prosecutor’s Office) è svolgere indagini e avviare azioni penali per tutti quei reati che possono arrecare un danno al bilancio dell’Unione. Si tratta, infatti, di una procura sovranazionale, incaricata di indagare e perseguire le frodi, il riciclaggio di beni derivanti da frodi al bilancio UE, i reati di corruzione attiva o passiva, l’appropriazione indebita, nonché l’eventuale partecipazione a un’organizzazione criminale che abbia come obiettivo quello di commettere reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea. Gli obiettivi della riforma Le “Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione doganale” si pongono come obiettivo quello di riformare la normativa doganale italiana, superando il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, TULD) e il R.D. n. 65/1896. Tra i principali obiettivi della riforma vi è la codificazione, in un solo corpo normativo composto di soli 122 articoli, di tutte le norme nazionali applicabili in settori non disciplinati dal legislatore europeo. Non è più l’interprete a dover svolgere questa attività di coordinamento, avendo il legislatore disciplinato tutto quanto non ricadente nella normativa unionale, contribuendo alla compliance delle imprese, che richiede chiarezza normativa e agevole individuazione del precetto giuridico. Un’integrale riscrittura della normativa doganale nazionale era un obiettivo atteso da tempo. Gli scambi con l’estero hanno subito trasformazioni epocali: la nascita del mercato unico europeo e il superamento delle frontiere tra gli Stati membri UE, la globalizzazione e l’aumento degli scambi con l’estero, la telematizzazione delle procedure doganali e le tensioni geopolitiche hanno reso necessaria una profonda revisione degli istituti e delle procedure doganali. La nuova riforma fiscale intende, dunque, attuare un cambiamento drastico, per rendere conforme il diritto interno al diritto unionale, in ossequio al primato dell’Unione Europea, nonché alle esigenze dello scenario geopolitico attuale. Quali novità sono state mantenute a seguito dell’esame del Consiglio dei Ministri? Nessun ripensamento da parte del Consiglio dei Ministri per quel che concerne i principali istituti del diritto doganale. Lo bozza di decreto legislativo al voto del Consiglio dei Ministri mantiene saldo uno dei temi prioritari della riforma, vale a dire l’allineamento del sistema delle sanzioni doganali al principio europeo di proporzionalità, che impone l’irrogazione di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 42 CDU). La riforma riduce sensibilmente le sanzioni amministrative, ora comprese tra l’80 e il 150% dei diritti di confine, allineando l’Italia agli altri Paesi europei. La previsione di sanzioni maggiormente proporzionate potrà incentivare gli operatori ad aderire all’accertamento, in considerazione della maggiore sostenibilità della sanzione, che potrà essere ulteriormente ridotta ricorrendo agli istituti deflattivi. Confermato, inoltre, il superamento delle molteplici fattispecie di contrabbando previste dagli articoli 282-300 TULD, a favore delle due macro-categorie del contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e del contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79). Mantenuta intatta, inoltre, la disciplina sulla rappresentanza doganale diretta. La riforma recepisce la normativa europea che ha previsto un ampliamento del novero dei soggetti che possono svolgere tale importante funzione, per i quali, al fine di ottenere il rilascio dell’abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta, è sufficiente essere in possesso di specifici standard etici e professionali. Non più, dunque, solo spedizionieri doganali: tali standard si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un centro di assistenza doganale (CAD) o un soggetto in possesso della certificazione di operatore economico autorizzato (AEO). Infine, al di fuori dello specifico settore della revisione, che è stato oggetto di precisazioni da parte del Consiglio dei Ministri, la riforma doganale conferma la disciplina delineata in merito alla fase dei controlli e dell’accertamento. Mentre il D.Lgs. n. 374/1990 poneva sullo stesso piano le due funzioni amministrative, nella riforma è operata una più netta demarcazione: la fase dei controlli può avere a oggetto sia la verifica di condotte da cui ha origine un’obbligazione doganale che la violazione di divieti di importazione o di esportazione, da cui derivano responsabilità di ordine amministrativo o penale. Tale fase, diversamente da quanto finora previsto, deve ora obbligatoriamente concludersi con uno specifico processo verbale di constatazione, che rappresenti adeguatamente i fatti e i rilievi contestati. E che risulti prodromico alla fase di revisione della dichiarazione (non più dell’accertamento), in cui è espressamente tutelata la partecipazione del contribuente, con il diritto alla presentazione di osservazioni e difese.