La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto e reso stabile il particolare regime fiscale agevolato della detassazione ovvero l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali. Il beneficio fiscale trova applicazione in contratti collettivi che prevedono l’erogazione di premi di risultato, partecipazione agli utili e coinvolgimento paritetico dei lavoratori. È indubbio che le imprese nell’ambito dei progetti di incentivazione collettiva, si sono orientate maggiormente nella costruzione di premi di risultato di ammontare variabile e collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione ovvero nella valorizzazione della prestazione collettiva mediante la partecipazione agli utili. Attraverso il coinvolgimento paritetico dei lavoratori è possibile riconoscere delle somme agevolate ai lavoratori e per le aziende di beneficiare dell’apporto dei lavoratori nelle dinamiche aziendali. E qualora l’accordo sia stato sottoscritto dopo il 24 aprile 2017 viene previsto uno sconto contributivo per le aziende. Vediamo qui di seguito le caratteristiche che devono avere i piani di coinvolgimento e che requisiti devono rispettare per beneficiare dell’agevolazione fiscale (che si ricorda per il solo anno 2023 è scesa dall’ordinaria aliquota del 10% al 5%) e del parziale esonero contributivo per i datori di lavoro. Coinvolgimento paritetico dei lavoratori Con questo termine si intendono gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro che tendono ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori ricorre quando i contratti collettivi contemplano strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro mediante un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano pariteticamente responsabili aziendali e lavoratori, finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano: - strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie; - la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E/2018 il “coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione”. Il Piano è elaborato dal datore di lavoro e deve riportare: - la disamina del contesto di partenza; - le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori; - i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; - il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite. Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali di attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare. A titolo puramente esemplificativo, conclude l’Agenzia, il Piano “potrebbe indicare, tra le azioni, gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (Sop) o i programmi di gestione partecipata (Pgp), che già trovano riscontro nelle prassi aziendali censiste dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)”. Con il termine Sop si intendono le forme di coinvolgimento diretto dei lavoratori nei processi di innovazione, come, a titolo esemplificativo: - i gruppi di progetto, volti a migliorare singole aree produttive, fasi del flusso, nonché prodotti, servizi o sistemi tecnico organizzativi; - la formazione specialistica e mirata all’innovazione; - i sistemi di gestione dei suggerimenti dei lavoratori; - le campagne di comunicazione sugli scopi e lo sviluppo di progetti / programmi di innovazione (workshop, focus, seminari interattivi). I Pgp sono invece forme di partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione delle attività e delle conoscenze produttive, nonché del tempo e del luogo di lavoro che permettono di combinare flessibilità, risultati aziendali e qualità della vita e del lavoro. Tra i Pgp figurano: - il lavoro in team pianificato, strutturato e formalizzato con assegnazione di obiettivi produttivi e delega parziale al team per la gestione della polivalenza e della rotazione delle mansioni; - i programmi di gestione della flessibilità spazio - temporale del lavoro in modo condiviso tra azienda e lavoratori; - le comunità di pratiche volte a sviluppare conoscenze operative su base volontaria con strumentazione tecnologica e social network. Il beneficio fiscale per i lavoratori Gli accordi che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori possono beneficiare di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, addizionali regionali e comunali pari al 10%. Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 ha previsto che sulle somme erogate nel solo 2023 l’aliquota scende al 5%. Il beneficio trova applicazione ai soli dipendenti del settore privato titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad 80 mila euro, comprensivo delle somme soggette a imposta sostitutiva, delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati. Non si considerano invece nel limite di 80.000 euro, gli eventuali altri redditi soggetti a tassazione separata e i premi di risultato sostituiti dalle prestazioni di welfare. La normativa ha inteso favorire ulteriormente le aziende che coinvolgono in maniera paritetica i lavoratori, grazie a due differenti misure a seconda della data di stipula del contratto collettivo che regolamenta l’erogazione dei premi, ovvero prima o dopo il 24 aprile 2017. Contratti sottoscritti fino al 24 aprile 2017 Nel caso di contratti collettivi che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori sottoscritti fino al 24 aprile 2017, l’importo delle somme ammesse a imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali è di 4.000 euro rispetto agli ordinari 3.000 euro previsti per la detassazione ordinaria. Contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 L’art. 55 del D.L. n. 50/2017 ha modificato per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi. In particolare, viene soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro, e si introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro, le seguenti misure: una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro; l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico. Sull’imponibile contributivo (nel limite massimo di 800 euro) devono essere compiute le seguenti operazioni: - applicazione dell’aliquota Ivs a carico del datore di lavoro, ridotta del 20%; - applicazione delle contribuzioni minori dovute dall’azienda; - nessun calcolo delle trattenute (Ivs e Cigs) a carico del lavoratore; - applicazione della contribuzione per i Fondi di solidarietà (sia per la quota a carico dell’azienda che per quella in capo al dipendente). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possano rientrare nella disposizione agevolativa anche i contratti che a partire dal 24 aprile 2017 siano modificati ovvero integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento sempreché, naturalmente, siano stati nuovamente depositati entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della modifica, è intervenuta.