Con la risposta a interpello n. 7 del 16 gennaio 2019, in tema di fatture precedute da scontrino, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il commerciante al minuto, se non rientra in un caso di esonero, deve emettere la fattura elettronica nelle ipotesi in cui sia richiesta dal cliente; non rileva il fatto che in precedenza sia già stato emesso lo scontrino fiscale. All’Agenzia è stato chiesto se sia dovuta o meno l’emissione della fattura da parte di un commerciante al minuto che già certifica la vendita tramite lo scontrino fiscale. Il soggetto istante, infatti, ritiene di non essere obbligato ad emettere fattura elettronica, in quanto la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la “fattura con scontrino non elettronica” nel registro dei corrispettivi con la dicitura “fattura emessa da numero a numero” e, dunque, di poter emettere “la fattura con scontrino non elettronica al fine di evitare la duplicazione dell’IVA sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino”. Chi non è obbligato all’emissione della fattura La normativa vigente (art. 12, legge n. 413/1991) prevede, con decorrenza 1° gennaio 1993, l’obbligo di certificare i corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio, rispettivamente, dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale; è prevista, inoltre, la possibilità - senza preventiva opzione - di scegliere tra l’emissione dello scontrino e l’emissione della ricevuta, con l’osservanza delle relative discipline. Il decreto IVA (art. 22, comma 1) prevede che sono escluse dall’obbligo di emissione difattura (quindi, vi è l’obbligo di emissione di scontrino/ricevuta), fatto salvo il caso in cui il cliente la richieda, le operazioni effettuate da: - commercianti al minuto; - soggetti che effettuano le seguenti operazioni: 1) prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 2) prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito; 3) prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti: l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del cliente non soggetto passivo d’imposta; 4) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da società fiduciarie; 5) operazioni esenti (contenute nei punti da nn. da 1 a 5 e ai nn. 7, 8, 9, 16 e 22, art. 10, D.P.R. n. 633/1972), si tratta in particolare delle operazioni di credito e di assicurazione; operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili, mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; 6) prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche, e simili; prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Le indicazioni delle Entrate Nella risposta a interpello n. 7 del 16 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che l’Amministrazione finanziaria ha già da tempo precisato (cfr. circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997) che: a) avendo la fattura (art. 21, comma 1, del decreto IVA) funzione sostitutiva dei due documenti fiscali (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, “è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22, del D.P.R. n. 633/1972”; b) l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 249/E del 1996, che l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite. Le precisazioni richiamate, osserva l’Agenzia delle Entrate, non risultano superate dalla legge di Bilancio 2018, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La disciplina in materia di fattura elettronica - sottolinea l’Agenzia - non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole e i chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione. In questo senso, peraltro, vanno lette anche le istruzioni contenute nelle specifiche tecniche, di cui all’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, laddove, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il “RiferimentoTesto” ‘l’identificativo alfanumerico dello scontrino’). Per l’Agenzia delle Entrate, fatta salva le ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. fattura con scontrino, citata dal soggetto che ha posto l’istanza, possa avere forma analogica.