L’articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro. In seguito, il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), con l’art. 11-bis, comma 10, aveva apportato una parziale modifica al Decreto n. 124/2019, prevedendo, limitatamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’incremento del beneficio al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione avessero adottato sistemi evoluti di incasso. Successivamente a tale periodo, è tornata in vigore la disciplina nella misura originaria, non essendo previsto un termine ultimo per l’agevolazione, concessa in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione. Le informazioni trasmesse in conformità alle specifiche tecniche fornite dall’Agenzia includono: il codice fiscale dell’esercente; il mese e l’anno di addebito; il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento; • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), e, al fine della loro predisposizione, è utilizzato il prodotto software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione n. 48/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6916, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Per tale motivo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.