Il legislatore prevede condizioni sempre più stringenti per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali. Tuttavia, non si rende conto che alcune limitazioni così introdotte, mal si conciliano con difficoltà tecniche, dovute alle diverse tempistiche degli adempimenti. L’estensione della disciplina delle compensazioni dei crediti IVA alle imposte sui redditi, prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), ma si concilia con l’adempimento rappresentato dagli obblighi dichiarativi. È questo il senso delle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, nel corso di un’audizione presso le Commissioni parlamentari, ha proposto una specifica soluzione. Decreto fiscale 2020: la disciplina delle compensazioni orizzontali Le difficoltà operative trovano origine nell’art. 3, D.L. n. 124/2019. La disposizione prevede che i crediti IRPEF, IRES, IRAP e relativi anche alle addizionali e alle imposte sostitutive, possano essere utilizzati in compensazione orizzontale, solo dopo l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali da cui traggono origine. La disposizione è esattamente coincidente con la disciplina delle compensazioni IVA. Conseguentemente, anche ai fini delle imposte sui redditi, la presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali non sarà necessaria laddove il credito che il contribuente intende utilizzare non sia superiore a 5.000 euro. Criticità della disposizione e possibili soluzioni operative Nel corso della propria audizione, il CNDCEC ha criticato la nuova disposizione. È stato osservato preliminarmente come l’obbligo dichiarativo ai fini IVA non sia esattamente sovrapponibile a quello delle imposte sui redditi. Infatti, mentre la dichiarazione annuale IVA può essere presentata dal 1° febbraio dell’anno successivo, la dichiarazione dei redditi non può essere presentata prima del mese di maggio. La situazione è oggettivamente diversa e la disposizione è estremamente penalizzante per i contribuenti Secondo i dottori commercialisti, che hanno partecipato all’audizione presso la Commissione Finanze della Camera, è necessario individuare uno strumento tecnico che consenta di anticipare il visto di conformità rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In buona sostanza, sembra di comprendere che la proposta di modifica della norma sia finalizzata a rendere autonoma l’apposizione del visto di conformità rispetto alla materiale apposizione dello stesso sulla dichiarazione dei redditi che sarà presentata successivamente. Altre soluzioni In attesa di comprendere se la proposta prima descritta, e formulata nel corso della partecipazione all’audizione presso la Commissione finanze, possa essere accolta, i contribuenti potranno nel frattempo individuare ulteriori soluzioni. L’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione munita di visto riguarda esclusivamente le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro. Fin quando l’operazione non oltrepassi la soglia, non sarà necessario alcun ulteriore adempimento. Il contribuente, se è in grado di determinare, ancor prima della presentazione del modello, i crediti fiscali relativi alle imposte sui redditi, può utilizzare i predetti crediti in anticipo e liberamente fino alla soglia di 5.000 euro. A tal proposito, come già anticipato, la compensazione è “libera” senza alcun ulteriore adempimento (presentazione anticipata del modello e visto di conformità). Se, ad esempio, il contribuente ha interesse ad utilizzare il credito residuo IRAP, per la parte eccedente la soglia di 5.000 euro, con il debito IRES, potrà differire il versamento, quindi la compensazione, entro il 30 luglio. L’operazione può essere effettuata entro il termine di scadenza previsto per il saldo delle imposte sui redditi tenendo conto della possibilità di compensare il credito fiscale con il debito relativo ad altro tributo, entro i 30 giorni successivi rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno. La presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi sarà così effettuata nel corso del mese di luglio. Si tratta, indubbiamente, dell’anticipazione dell’adempimento, ma con la soluzione proposta il contribuente avrà ottenuto un duplice obiettivo. Da una parte, entro il limite di 5.000 euro, avrà beneficiato liberamente della compensazione. Dall’altra, invece, avrà più tempo a disposizione per effettuare la presentazione del modello dichiarativo.