Approvato l’emendamento alla legge di conversione del D.L. n. 11/2023, che finalmente pone fine alla querelle sollevata da alcune pronunce giurisprudenziali che ritenevano preclusa dal nostro ordinamento la compensazione tra debiti contributivi e crediti di natura fiscale. Il testo del nuovo articolo, che a quanto pare dalle ultime bozze circolate dovrebbe diventare il 2-quater del D.L. n. 11/2023, introdotto dal citato emendamento e rubricato “Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241” recita: “L’articolo 17, comma1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nei confronti di enti impositori diversi”. Con questa norma di interpretazione autentica dell’art.17, D.Lgs. n. 241/1997 viene quindi definitivamente confermato il senso di tale disposizione legislativa, così come più volte segnalato nel ns. quotidiano, ovvero la piena e totale legittimità delle compensazioni tra debiti e crediti di natura differente, sulla base della formulazione della Legge delega n. 662/1996, di cui il D.Lgs. n. 241/1997 è decreto attuativo, nonché di quanto affermato dal Ministero delle finanze nella circolare n. 101/2000, e dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 452/2008. In ultimo, tale lettura è stata confermata anche dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540/2023, in cui si descrive la procedura automatizzata secondo la quale l’ente titolare del credito provvede all’immediato stanziamento delle relative somme a favore dell’ente titolare del debito, estinguendo, di fatto, la posizione debitoria del contribuente; successivamente, se il credito dovesse risultare inesistente, il soggetto utilizzatore potrà avvalersi del ravvedimento operoso, riversando l’importo indebitamente compensato aggravato di interessi e sanzioni (Circ. Min.Fin. 101/2000). Per avere una soluzione definitiva alla problematica, sollevata da interpretazioni errate di alcuni Giudici del citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 sono state presentate ben due interrogazioni parlamentari, di cui la più recente ratificata in data 24 marzo 2023, formulata dai nostri autori Manuela Baltolu e Francesco Carucci in collaborazione con l’On. Emiliano Fenu. Resta ancora da chiarire l’effettiva legittimità dell’Inps nella verifica e contestazione dei crediti fiscali compensati, poiché risulta che l’istituto sollevi obiezioni anche relativamente alle compensazioni di crediti di natura fiscale, ad esempio relativi all’IVA, pur non rientranti nelle situazioni descritte nel messaggio n.2674/2019, ovvero accollo e altre fattispecie gestite dalla procedura frozen. L’Inps ha comunque garantito che i controlli saranno completati nell’ambito dei 30 giorni previsti per il rilascio del Durc, formando in maniera specifica i propri addetti e creando apposite sinergie con l’Agenzia delle entrate, onde consentire alle imprese regolari di non patire ritardi dovuti all’istruttoria di tali accertamenti.