L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 167 del 28 maggio 2019 in tema di compensi reversibili. Sul punto il TUIR dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili. Al riguardo, si assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Sono somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro quali, ad esempio, la partecipazione a organi collegiali, commissioni di esami, comitati tecnici, compresi quelli dei dipendenti pubblici per attività rese in funzione del proprio ruolo o in rappresentanza dell’ente di appartenenza. Su tale questione è stato chiarito che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività viene fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Per tale ragione si esclude dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, insieme ai compensi che per legge devono essere riversati allo Stato, quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro. L’esclusione non comporta la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. In proposito i compensi reversibili non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati. Per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi corrisposti in relazione all'incarico di consigliere di amministrazione di una società, fiscalmente residente in Spagna, non assumano rilevanza per tale soggetto ai fini della determinazione del reddito. Il compenso in questione erogato da parte della società amministrata su un apposito conto corrente intestato al dipendente anziché alla società italiana, in forza della particolare normativa vigente in Spagna, viene, infatti, da questi riversato al proprio datore di lavoro ossi la società italiana, pertanto, l’amministratore della società spagnola non ottiene di fatto la disponibilità delle somme in argomento. Ciò in ragione dell’obbligo contrattualmente pattuito di riversare i relativi compensi al datore di lavoro italiano, che, pertanto, diviene il beneficiario effettivo di dette somme. Conseguentemente in relazione a dette somme, la società italiana non è tenuta all’effettuazione delle ritenute nè deve adempiere ad altri obblighi in qualità di sostituto d’imposta. Per quanto attiene al trattamento da riservare a dette somme in capo alla società italiana, si ritiene che si debba considerare imponibile ai fini IRES il compenso riversato al lordo della ritenuta in uscita applicata dalla Spagna, in qualità di Stato della fonte, con conseguente possibilità di fruire del credito d’imposta, per le imposte pagate all’estero.