Il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 ha spostato alcuni adempimenti che erano in scadenza il 28 febbraio 2019. Quelle che hanno destato maggiore attenzione da parte dei contribuenti sono state sicuramente le proroghe al 30 aprile 2019 dello spesometro relativo al 3 e 4 trimestre 2018 (o secondo semestre per chi ha scelto l’invio semestrale) e dell’esterometro di gennaio e febbraio. Il decreto ha fatto slittare anche la LIPE del quarto trimestre, anch’essa in scadenza il 28 febbraio. A dire il vero la notizia non ha avuto un gran risalto forse anche perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di proroga è arrivata, a giochi ormai fatti, il 5 marzo 2019, e della proroga della LIPE si sapeva nulla o quasi, salvo qualche indiscrezione trapelata qualche giorno prima. Pertanto, la stragrande maggioranza dei contribuenti ha provveduto a inviare le LIPE entro il 28 febbraio disinteressandosi, dunque, della proroga. Però, ci sono alcuni risvolti che tale slittamento determina, così importanti ed interessanti che vale la pena di scrivere qualche riga per evidenziarli. Ci si riferisce alla possibilità di beneficiare di un maggior lasso di tempo per effettuare eventuali correzioni o sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni offerte dal ricorso al ravvedimento operoso. Come funziona il ravvedimento operoso della LIPE Per capire come funziona il ravvedimento per la LIPE è utile leggere la risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E. Facciamo, però, prima un passo indietro. Va, infatti, ricordato che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997). Partendo da tale impianto sanzionatorio, nella risoluzione n. 104/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che - ferma restando l’applicazione delle suddette sanzioni, eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento - qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA (quest’anno in scadenza il 30 aprile 2019), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Se, invece, la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, non occorre inviare alcuna comunicazione. In particolare, le ipotesi che si possono verificare sono due: 1) con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche: è dovuta la sola sanzione di cui sopra, eventualmente ridotta; 2) con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate: ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione dovuta per la dichiarazione IVA (art. 5, D.Lgs. n. 471/1997), eventualmente ridotta con il ravvedimento, nonché quella propria della LIPE, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento. A tale proposito nel portale dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza del servizio di trasmissione della LIPE, è presente un avviso con il quale si avverte che sarà possibile trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno di imposta 2018 entro e non oltre il 30 aprile 2019. Successivamente a tale data il canale di trasmissione sarà chiuso e le eventuali correzioni/integrazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA dovranno avvenire tramite la compilazione del quadro VH della dichiarazione IVA 2019 per l'anno di imposta 2018. Le conseguenze della proroga sul ravvedimento Alla luce di quanto detto, è evidente che con la proroga dei termini di presentazione slittano anche quelli per un eventuale ravvedimento. In particolare, è interessante notare come la possibilità di sanare le violazioni entro 15 giorni godendo della riduzione alla metà delle sanzioni slitti al 25 aprile 2019 (anzi, più precisamente 26 aprile, essendo il 25 un giorno festivo). Pertanto, correggendo la LIPE entro il 25 aprile 2019 (rectius, 26 aprile), è possibile pagare, a titolo di ravvedimento, una sanzione pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro). Un’ultima avvertenza: considerato che la riduzione di cui si discute (1/9) è quella prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. n. 472/1997 e tale norma prevede il suddetto abbattimento purché il ravvedimento venga effettuato entro 90 giorni, ferma restando la correzione dell’errore entro il 26 aprile, il versamento della sanzione ridotta (va utilizzato il codice tributo 8911) può essere effettuato entro il 9 luglio 2019 (90 giorni dal 10 aprile). A tale conclusione si perviene anche tenendo conto delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 104/E. Esse pur risultando di maggior favore per il contribuente potrebbero, però, generare qualche dubbio interpretativo. Pertanto, sarebbe preferibile (considerato anche il modesto importo richiesto per la regolarizzazione) effettuare anche il versamento entro i 15 giorni.