Comunicazioni Cesop, chiarimenti sui nuovi obblighi

I dati trasmessi dai prestatori servizi di pagamento confluiranno nel Central electronic system of payment information

La ditta individuale e la persona fisica a cui la ditta è intestata devono essere considerati come un unico beneficiario, di conseguenza, ai fini della verifica del superamento della soglia di 25 pagamenti transfrontalieri effettuati in un trimestre, i versamenti a loro intestati devono essere sommati. È una delle precisazioni contenute nelle faq pubblicate oggi, 24 gennaio 2024, sul sito delle Entrate, dedicate alle nuove regole Ue, in vigore dallo scorso 1° gennaio, per i prestatori di servizi di pagamento (Psp).

La direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, ha infatti previsto, per tali soggetti, nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni (e non pertanto ai soggetti pagatori), nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Tra i neonati adempimenti, la comunicazione degli ordinativi che superano i 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

L’Agenzia delle entrate, per l’Italia, raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea Cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

Un altro quesito riguarda l’individuazione del soggetto “pagatore” nel caso di card intestate a un’azienda, ma utilizzate da un unico dipendente. La risposta è semplice e concisa: il soggetto pagatore è l’azienda.

Risolto anche il dubbio, di natura tecnica, relativo al campo CorrTransactionIdentifier della comunicazione. In particolare, la domanda riguarda l’eventualità in cui un Psp debba trasmettere un’operazione di rimborso per un precedente pagamento transfrontaliero. In tal caso, si chiede, il campo TransactionIdentifier può essere valorizzato con lo stesso identificativo utilizzato per il pagamento originario?

L’Agenzia risponde precisando che il campo CorrTransactionIdentifier è usato quando la comunicazione si riferisce al rimborso relativo a un’altra transazione, cioè se il campo IsRefund è impostato sul valore booleano TRUE. In tal caso, il campo TransactionIdentifier va valorizzato con l’identificativo univoco della transazione di rimborso (diverso, quindi, da quello dell’operazione originaria), mentre il campo CorrTransactionIdentifier deve essere valorizzato con l’identificativo univoco della transazione oggetto del rimborso. In ogni caso, se il campo TransactionIdentifier è valorizzato con lo stesso codice identificativo utilizzato sia per la transazione originaria sia per quella del rimborso, il sistema restituisce un errore.