La base imponibile dell'imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d'acqua, è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l'intero periodo di durata della concessione medesima. Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 77 del 22 marzo 2024. IL QUESITO Nel caso di specie secondo quanto rappresentato, la delibera della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, in materia di utilizzazione di acque pubbliche, prevede all'articolo 7 (rubricato "Corresponsione del canone di concessione e della tariffa idrica"), che «Entro il 30 novembre di ogni anno l'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche invia ai titolari di concessioni idriche per l'utilizzazione di acque minerali ovvero di sorgenti e acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari i dati relativi agli importi dei canoni di concessione idrica e delle componenti tariffarie legate all'ambiente, alle risorse e al consumo da corrispondere». In conformità a tale normativa, l'articolo 5 ("Canoni e tariffe idriche") della bozza del decreto di concessione stabilisce che «Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere [...] i seguenti canoni idrici e tariffe idriche ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge provinciale n. 7/2005 deliberazione della Giunta Provinciale n. x/y e decreti del Direttore di Ripartizione del 2020, n. z e del 2022, n. Questi sono composti dal canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica e da componenti tariffari legati all'ambiente, alle risorse e al consumo (successivamente denominata quota tariffaria) [...]». Ciò posto, la Provincia istante chiede: 1) se sia corretto considerare, «ai fini del calcolo del valore della concessione, il solo importo relativo al canone idrico in quanto importo non dipendente dall'effettivo utilizzo dell'acqua ma solo dal quadro concessorio (limiti della concessione)»; 2) ovvero se, è «necessario considerare anche le quote tariffarie legate all'ambiente, alle risorse e al consumo relative ai volumi di acqua derivati e imbottigliati, che [...] risultano variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell'azienda che commercializza l'acqua»; 3) se dette quote devono essere considerate, «a quale volume di acqua derivata nell'anno precedente o acqua imbottigliata nelle diverse tipologie si deve fare riferimento? 4) nel caso in cui sia previsto il fondo di compensazione, quale importo che viene proposto dal concessionario in fase di gara, deve essere considerato nel calcolo? se sì, calcolato rispetto a quale volume?». LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dispone che «per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito». L'articolo 43, comma 1, lettera h) del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, inoltre, stabilisce che «1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: [...] h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto». In base alle richiamate disposizioni, pertanto, la base imponibile dell'imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d'acqua, è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l'intero periodo di durata della concessione medesima (cfr. circolare 10 giugno 1986, n. 37). Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex articolo 43, comma 1, lettera h) del citato d.P.R. n. 131 (cfr. risoluzione del 5 febbraio 1999, n. 15). Nel caso rappresentato, tenuto conto che nell'ambito della concessione è previsto, a carico del concessionario, oltre al "canone di concessione", anche la corresponsione di ulteriori somme a carattere tariffario ("tariffa idrica") «variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell'azienda che commercializza l'acqua», può trovare applicazione l'articolo 35 (rubricato "contratti a prezzo indeterminato"), comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986. Tale disposizione prevede che «Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19». Per quanto riguarda l'aliquota, ai sensi dell'articolo 5 ("Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali"), della tariffa, parte prima, comma 3, le «concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative» sono soggette a registrazione, in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota proporzionale dello 0,50 per cento. Pertanto, nel caso di specie, la base imponibile è determinata dall'ammontare complessivo delle somme corrisposte dal concessionario per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Per quanto riguarda, infine, i quesiti concernenti il "volume di acqua" da utilizzare ai fini della determinazione delle "quote tariffarie" e l'"importo del fondo di compensazione da considerare", trattandosi di aspetti di carattere non fiscale esulano dalla competenza dell'Amministrazione finanziaria.