Conciliazioni successive a diffida accertativa: prevale sempre l’accertamento dall’organo ispettivo

Nel caso di emissione di diffida accertativa per crediti patrimoniali, eventuali accordi conciliativi, che siano intervenuti prima della validazione della diffida o in fase successiva, non possono avere riflessi sull’imponibile contributivo che deve essere comunque calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo

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