Si potrebbe essere indotti a ritenere che l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale formulata dall’Agenzia delle Entrate in adempimento della previsione normativa contenuta nel titolo II del D. Lgs. 12/2/2024, n. 13, ponga al riparo il contribuente dagli accertamenti fiscali. Non è così. Preliminarmente va evidenziato che nei confronti dei soggetti aderenti al concordato si applicano i benefici del regime premiale di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del D.L. 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale (anche in pendenza di concordato si deve continuare a presentare il modello ISA e la relativa dichiarazione dei redditi). Tra tali benefici è compresa l’esclusione dagli accertamenti presuntivi di cui al comma 1, lett. d), dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973, vale a dire quelli attivabili nel caso in cui l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulti dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche previste, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi normativamente. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In aggiunta, è previsto che per i periodi di imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dal citato articolo 39, quindi sia quelli induttivi, che quelli presuntivi. Va, tuttavia, evidenziato che l’adesione al concordato non pone il contribuente al riparo da accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che potrebbero condurre alla decadenza dal regime in esame, sicché si può concludere che non pare si possa ritenere il contribuente immune dagli accertamenti. È previsto, ad esempio, che il concordato cessi di avere effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nel caso in cui, in conseguenza di un accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato, o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate, o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un ammontare superiori al 30% dei ricavi dichiarati. Si configura quale causa di decadenza anche l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Ciò, evidentemente, presuppone una verifica della citata corrispondenza.