La disciplina del concordato preventivo biennale prevede puntuali cause di decadenza. La norma di riferimento è l’articolo 22 del D. Lgs. 13/2024, che, pur essendo riferito ai soggetti ISA, stante il richiamo contenuto nell’articolo 33 del prefato decreto, ove compatibile, si applica anche ai forfettari. Preliminarmente va evidenziato che il verificarsi di una causa di decadenza, prescindendo dall’anno in cui si verifica, travolge entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato. In proposito va evidenziato che i forfettari, in via sperimentale, applicano il concordato esclusivamente per il periodo di imposta 2024. Il contribuente decade nel caso in cui a seguito di un accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato, o in quello precedente, emerga l'esistenza di attività non dichiarate, o l'inesistenza, ovvero l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Costituiscono, inoltre, cause di decadenza: la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, che determinino una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla compilazione dei modelli redditi 2024, che rappresentano la base per la predisposizione delle proposte che l’Agenzia invierà ai contribuenti. Rappresentano motivi di decadenza anche alcune delle cause di esclusione di cui all’articolo 11 del citato decreto delegato, vale a dire: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento; nonché, la condanna per uno dei reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000, ovvero per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. In buona sostanza, le circostanze di cui sopra da cause di esclusione possono assurgere a cause di decadenza. Una ulteriore ipotesi che rappresenta sia una causa di esclusione, che di decadenza è rappresentata dalla sussistenza di debiti tributari complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Questa condizione, in riferimento al periodo di imposta precedente a quelli ai quali si riferisce la proposta, va rispettata, oltre che in fase di accesso, anche in costanza di concordato. Una ulteriore causa di decadenza è rappresentata dal mancato versamento delle imposte dovute in seguito all’adesione al concordato, intimate in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni. Infine, costituiscono causa di decadenza: la constatazione di violazioni che costituiscono reati tributari ex D. Lgs. 74/2000 nei tre anni precedenti ed in quelli di applicazione del concordato; la comunicazione, nel biennio di applicazione del concordato, di dati inesatti ai fini ISA che determinino un minor reddito, o un valore netto della produzione ai fini IRAP, oggetto di concordato in misura inferiore al 30%; nei periodi oggetto di concordato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, dei sostituti d’imposta, dell’IVA; le violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e d.d.t., contestate in numero almeno pari a tre, commesse in giorni diversi, nei periodi di applicazione del concordato; in detti periodi, l’omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali, nonché la manomissione dei registratori telematici. Secondo la previsione del comma 3 dell’articolo 22 citato, in alcuni casi, fruendo del ravvedimento operoso, il contribuente può evitare la decadenza dal concordato.