Più di quattro milioni di partite IVA sono oggettivamente troppe e allora il concordato preventivo biennale non sarà “assistito” da alcun contraddittorio preventivo. Sarà il software che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti a “estrarre” automaticamente la proposta con l’indicazione del reddito concordato. Affinché l’operazione abbia successo dovranno necessariamente combinarsi una serie di elementi e la circostanza non è affatto di agevole realizzazione. Solo in tale ipotesi, lo strumento di compliance sarà in grado di indurre i contribuenti a dichiarare di più anche in relazione ai vantaggi che deriveranno dall’adesione. Il primo elemento essenziale passa necessariamente per la semplificazione dell’operazione. Si tratta di uno dei profili più delicati indispensabile per il successo del nuovo istituto. Quali dati dovrà gestire il software? La proposta sarà formulata sulla base di un software messo a disposizione dei contribuenti. L’applicativo dovrà essere utilizzato per fornire al Fisco una serie di dati e in primis, ma non solo, quelli utilizzati per gli indicatori di affidabilità fiscale. I dati da comunicare al Fisco, per l’elaborazione della proposta, riguarderanno l’anno 2023. In primo luogo, dovrà essere verificata l’eventuale sussistenza di cause di esclusione. Il voto ISA è irrilevante, secondo quanto previsto dal testo definitivo del decreto delegato su procedimento accertativo e concordato preventivo biennale. Potranno accedere al nuovo istituto anche i contribuenti con un voto inferiore all’8 oppure insufficiente. Invece, la sussistenza di una delle cause di esclusioni impedirà l’accesso al nuovo istituto. A questo punto sarà interessante comprendere quali ulteriori dati, oltre a quelli necessari per gli ISA, il contribuente dovrà comunicare. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate acquisisca in autonomia gli ulteriori dati necessari per l’elaborazione della proposta utilizzando le banche dati a sua disposizione, ma probabilmente il contribuente sarà destinatario di ulteriori richieste. Proposta di concordato in automatico L’utilizzo del software dovrà essere intuibile e semplice, ma non ci sarà la possibilità di interagire con l’Agenzia delle Entrate. Il risultato della proposta sarà automatico. In linea teorica la proposta dovrebbe tenere conto della capacità contributiva e delle specificità delle attività economiche e dei diversi settori. Questo aspetto desta non poche perplessità. L’esperienza di questi primi anni di applicazione degli ISA ha dimostrato che gli indicatori di affidabilità non sempre riescono a “intercettare” alcune situazioni specifiche. Ai fini degli ISA il contribuente può decidere di non adeguare i ricavi. In questo caso la soluzione consiste nella mancata accettazione della proposta di concordato. Tuttavia, affinché il nuovo istituto abbia successo è necessario che le proposte di concordato siano equilibrate e non eccessivamente onerose. Software disponibile entro il 15 giugno È dunque lecito domandarsi come, senza contraddittorio, un software sia in grado di formulare una proposta coerente ed accettabile rispetto alla situazione in cui effettivamente versa il contribuente. Nel primo anno il software sarà messo a disposizione entro il 15 giugno 2024. Invece, il secondo anno la disponibilità dovrà essere anticipata al 15 aprile. Inizialmente i contribuenti avranno più tempo per familiarizzare con il software. I contribuenti avranno come termine massimo per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software il 15 ottobre 2024 ed entro lo stesso termine dovranno essere trasmesse telematicamente le dichiarazioni fiscali. Se la proposta sarà accettata ai fini del computo dell’acconto dovrà essere tenuto in considerazione il reddito concordato. Si dovrà procedere al ricalcolo dell’acconto complessivamente dovuto e la seconda rata sarà determinata sottraendo quanto versato per la prima rata entro il 30 giugno 2024. La formalizzazione dell’accettazione della proposta dovrà avvenire per il tramite di una comunicazione telematica. La comunicazione potrà essere effettuata anche da un intermediario abilitato secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.