Il legislatore è intervenuto nelle modifiche alla normativa sul concordato preventivo con il decreto correttivo ter del Codice della crisi d’impresa. Obblighi civilistici in materia societaria Per rendere omogenea la disciplina degli effetti prodotti dall’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con le modifiche apportate all’articolo 44, si prevede la sospensione degli obblighi dettati dal codice civile a tutela dell’integrità del capitale sociale, anche in presenza della presentazione della domanda prenotativa. Misure protettive In materia di misure protettive, oggetto dell’articolo 54, è stato chiarito che la domanda di applicazione può essere presentata anche nel caso di concordato semplificato e che le stesse misure possono essere chieste anche con istanza presentata dopo l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice. A modifica l’articolo 55, intervenendo sul procedimento riguardante tali misure, per garantire la massima partecipazione dei creditori e la sua maggiore celerità, è stato puntualizzato che le udienze relative alla conferma o concessione delle misure protettive o cautelari si tengono preferibilmente con sistemi di videoconferenza, in analogia con quanto previsto per le misure protettive nella composizione negoziata, oggetto dell’articolo 19 del codice della crisi. Proposte concorrenti La modifica dell’articolo 90, sulle proposte concorrenti, riduce al cinque per cento (rispetto al precedente dieci) la percentuale di creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del debitore. Lo scopo della modifica è quella di incrementare l’efficienza delle procedure di concordato preventivo mediante l’agevolazione alla presentazione di proposte alternative che possano garantire una migliore soddisfazione dei creditori oppure una più efficace ristrutturazione. Nuove funzioni per il commissario giudiziale L’intervento all’articolo 92, sul ruolo del commissario giudiziale, viene chiarito che il medesimo, oltre alle funzioni di vigilanza che tipicamente svolge, può anche affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta. La modifica rafforza l’apporto del commissario alla negoziazione introdotto dal decreto legislativo n. 83 del 2022, in attuazione della direttiva Insolvency. Il più ampio ruolo del commissario riguarda il caso della domanda prenotativa finalizzata alla redazione di un piano in continuità aziendale, a condizione che l’apporto venga richiesto dagli interessati, oppure in caso di concessione di misure protettive. Con l’integrazione del correttivo si estende la possibilità di fornire un contributo alla redazione del piano in continuità aziendale anche dopo l’ammissione alla procedura ogni qual volta emerga la necessità di modificare il piano o la proposta. Cessione dei beni Il correttivo ha ritenuto necessario chiarire, nell’articolo 84, in coerenza con i principi generali in materia di concordato preventivo, che all'interno della liquidazione del patrimonio è compresa anche l'ipotesi della cessione dei beni ai creditori. Con l’espresso rinvio alla definizione del valore di liquidazione dato nell'articolo 87, la modifica detta le regole distributive rispetto ai creditori privilegiati, puntualizzando che la soddisfazione in favore di tali creditori non può essere inferiore al valore di liquidazione del bene o del diritto sul quale sussiste la causa di prelazione e che la parte del credito che non trova soddisfazione rispetto a tale valore va trattata come credito chirografario. Viene, poi, esplicitata la regola per cui le risorse esterne all'impresa, quelle cioè non riconducibili al patrimonio del debitore, possono essere liberamente distribuite non ricadendo nell'ambito applicativo della garanzia patrimoniale che la legge costituisce in linea generale nei confronti del debitore. Sul concordato in continuità, il correttivo fornisce una più chiara definizione dei piccoli fornitori nei confronti dei quali la direttiva Insolvency ha chiesto particolari tutele nella formazione delle classi. Viene, così, prevista l’adozione dei valori fissati a livello europeo per l’individuazione delle piccole-medie imprese per la composizione delle classi per le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Si tratta dei creditori che nell’ultimo esercizio precedente alla creazione delle classi, non hanno superato almeno due dei seguenti requisiti: attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e numero medio di dipendenti pari a cinquanta. Valore di liquidazione Il correttivo, all’articolo 87, si esprime sulla determinazione del valore di liquidazione, che viene individuato come quello realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dal realizzo da beni e diritti. In tale valore deve essere compreso anche l’eventuale valore economico realizzabile dalla cessione dell'azienda in esercizio. Nella sua determinazione occorre tenere conto anche del possibile e ragionevole esito positivo di azioni recuperatorie o risarcitorie collegate alla liquidazione giudiziale (come, ad esempio, le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità promosse dal curatore), al netto delle relative spese. Continuità aziendale con cessione dell’azienda In presenza di continuità aziendale assicurata da un soggetto terzo, al quale viene ceduta l'azienda in esercizio, il correttivo precisa che il piano deve presentare anche l'indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla nuova gestione aziendale. Questa modifica è stata ritenuta necessaria in coerenza con il concetto di continuità aziendale che comprende esplicitamente al suo interno sia quella diretta, vale a dire la prosecuzione dell'attività da parte dello stesso debitore, sia quella indiretta, quando l'azienda funzionante, o un ramo di essa, viene ceduto a terzi. Finanziamenti garantiti In presenza di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, come avviene nei casi delle garanzie prestate da Mediocredito centrale e SACE, il correttivo prevede la necessità di costituzione di specifici fondi rischi. Questa disposizione non ha carattere innovativo, ma recepisce la prassi vigente con riferimento ai crediti garantiti a seguito delle misure di sostegno riconosciute a seguito della crisi pandemica e della successiva crisi economica. Trattamento dei crediti tributari e contributivi Con la sostituzione dell’articolo 88 del codice della crisi, il legislativo chiarisce che la transazione con creditori pubblici è possibile con ogni tipologia di concordato, fornendo indicazioni sul cram-down nel giudizio di omologazione nell’ambito del concordato liquidatorio, con disposizioni analoghe a quelle già previste dalla disciplina previgente. Per il concordato in continuità, il correttivo chiarisce che, se il trattamento a favore dei creditori pubblici è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione può avvenire se il dissenso di tali creditori è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale. Mancata approvazione del concordato L’intervento del correttivo all’articolo 111 ha lo scopo di raccordare il procedimento che segue al mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’omologazione del concordato nell’ipotesi della ristrutturazione trasversale dei debiti introdotta a seguito dell’attuazione della direttiva Insolvency. In caso di concordato in continuità aziendale, infatti, è possibile che, a seguito della mancata approvazione unanime delle classi, il debitore possa chiedere l’omologazione previa ristrutturazione trasversale. In questo caso il giudice non può riferire “immediatamente” al tribunale sull’esito del voto, ma dovrà attendere le determinazioni del debitore, al quale viene assegnato un termine di sette giorni dalla comunicazione sul raggiungimento o meno delle maggioranze, per poter chiedere l’omologazione ai sensi dell’articolo 112, comma 2. Giudizio di omologazione Per risolvere i dubbi applicativi che sono sorti nell’ambito del concordato in continuità aziendale, nell’ipotesi di ristrutturazione trasversale, il correttivo interviene nell’articolo 112, sul giudizio di omologazione. Viene chiarito che il valore di liquidazione sul quale si applica la regola di priorità assoluta è quello realizzabile, in caso di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione del patrimonio dell’impresa comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile, come definito dal nuovo articolo 87. Viene, perciò, chiarito che la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti con la stessa proposta che, in caso di soddisfazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione (Absolute Priority Rule), avrebbero trovato soddisfazione anche sul valore che eccede quello di liquidazione. La direttiva Insolvency, infatti, consente l’omologazione con ristrutturazione trasversale anche in caso di approvazione da parte di una sola classe di creditori purché si tratti di creditori che ricevono, dalla proposta, una parziale soddisfazione delle proprie ragioni (cioè che, secondo la disposizione europea “subiscono un pregiudizio”) e che in caso di applicazione della priorità assoluta avrebbero comunque ricevuto un pagamento. In altre parole, il creditore in questione, che vede il proprio credito decurtato dalla proposta di concordato, deve aver votato favorevolmente nonostante avesse interesse alla completa applicazione della priorità assoluta. Non può rilevare, invece, il voto favorevole del creditore che viene pagato parzialmente dalla proposta in continuità, ma che ha interesse a che il relativo piano sia omologato solo perché non riceverebbe nulla in caso di pagamento secondo le regole della priorità assoluta. Con la modifica del comma 5 dell’articolo 112 si chiarisce che, in caso di opposizione al piano liquidatorio da parte del creditore dissenziente, il confronto tra la soddisfazione prevista nella proposta e quella spettante in caso di liquidazione giudiziale vanno compiute rispetto a quanto si riceverebbe nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda. Cessione dei beni nel concordato Per fornire chiarimenti ritenuti necessari sulla cessione dei beni nel concordato liquidatorio, è stato modificato l’articolo 114 inserendo il comma 1-bis contenente la disciplina applicabile in caso di piano con offerta di acquisto preesistente. Viene stabilito che, quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto già individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il tribunale, invece di disporre la pubblicità di cui all’articolo 490 c.p.c., determina le modalità con cui il liquidatore dà idonea pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti. Per la gestione dell’eventuale cessione di beni nell’ambito di un concordato in continuità aziendale, è stato introdotto l’articolo 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità) per completare la disciplina della omologazione inserendo specifiche disposizioni su tali liquidazioni. Questa norma prevede la possibilità per il tribunale di nominare un liquidatore giudiziale per la vendita di parte del patrimonio dell’impresa o dell’azienda in esercizio, il quale dovrà attenersi alle disposizioni generali sulle vendite forzate. La norma stabilisce anche la purgazione dei beni venduti da ogni formalità pregiudizievole su di essi gravanti da parte del giudice delegato. Eventuali modificazioni del piano Con il nuovo articolo 118-bis si prevede che, se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale, si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta (che, invece, non può essere modificata), l'imprenditore deve richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e darne comunicazione al commissario giudiziale che riferisce al tribunale. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento originario della proposta, dispone la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese e conferisce mandato al commissario di darne avviso ai creditori. È ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale ed al termine della procedura il tribunale provvede con decreto motivato. Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci Il decreto correttivo ha apportato la modifica del comma 2 dell’articolo 120-quater dove si tratta delle condizioni per l’omologazione del concordato in continuità con attribuzione ai soci. Il legislatore ha voluto, così, chiarire il contenuto della nozione “valore riservato ai soci”, ovvero il valore derivante dalla ristrutturazione che il piano prevede di destinare ai soci anteriori all’accesso alla procedura. Il “valore riservato ai soci” si prevede venga determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d’uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all’articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi. Non ha subito modifiche la norma che impone di non considerare nel valore derivante dall’omologazione quanto apportato dai soci ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto disponendo e viene disposto che, per le “imprese minori” (corretto in PMI) si tenga conto anche degli apporti conferiti “in altra forma”.