Il concordato preventivo, così come risultante dallo schema di decreto delegato non ancora approvato in via definitiva, prevede una rilevante “barriera all’ingresso”: potranno beneficiarne esclusivamente i contribuenti nei cui confronti si applicano gli ISA e che dall’applicazione degli indicatori hanno ottenuto un voto almeno pari a 8. Questo voto può essere ottenuto anche “integrando” i compensi non risultanti dalle scritture contabili, ma versando le imposte corrispondenti. Concordato preventivo biennale: le perplessità legate all’adesione La possibilità di aderire al concordato preventivo solo per i soggetti che hanno ottenuto dall’applicazione degli indicatori un voto almeno pari a 8 ha subito destato non poche perplessità. Se un contribuente ha ottenuto dall’applicazione degli ISA un voto pari a 8 o anche superiore è già considerato sufficientemente affidabile dal Fisco. Ci si deve quindi chiedere in base a quali ragioni potrebbe avere interesse ad aderire al concordato. Si tratta, infatti, di un contribuente che almeno potenzialmente è meno esposto a controlli rispetto ad altri. L’adesione al concordato comporta l’assunzione di un rischio. Infatti, qualora il reddito effettivo fosse inferiore rispetto a quello “concordato” le imposte dovranno essere comunque assolte su importi “non guadagnati”. L’ottenimento di un voto ISA elevato indurrà il contribuente, molto probabilmente, a non accettare la proposta di concordato. Per ragioni diverse i contribuenti con punteggi ISA insufficienti non saranno interessati ad accettare la proposta di concordato. In questi casi, il raggiungimento di un punteggio almeno pari a 8 potrebbe essere eccessivamente costoso in considerazione della necessità di integrare i ricavi o i compensi risultanti dalle scritture contabili e versare le relative imposte. Le modifiche allo studio Questa situazione è emersa inevitabilmente nel corso dell’esame del testo del decreto presso la Commissione Finanze del Senato. Sembra che la Commissione intenda porre come condizione al Governo la possibilità di accedere al concordato indipendentemente dal punteggio degli ISA ottenuto. D’altra parte, i vantaggi offerti dall’adesione al concordato non sembrano in grado di “attrarre” i contribuenti incentivandoli all’accesso all’accordo con il fisco, soprattutto se questi hanno ottenuto un punteggio elevato che consente di considerarli soggetti “affidabili”. Non si tratta, però, dell’unico problema che sta tormentando il decollo di questo nuovo strumento di compliance. Si pone infatti il problema dei termini troppo stretti per valutare ed eventualmente accettare la proposta di concordato. Con riferimento al primo anno di applicazione del nuovo istituto l’eventuale accettazione della proposta dovrà avvenire entro il 31 luglio 2024. Tale data indica però il termine massimo. Infatti, l’art. 9, comma 3 dello schema di decreto legislativo prevede che l’Agenzia delle Entrate elabori e comunichi la proposta di concordato entro il quinto giorno successivo a quello di invio dei dati utili all’istruttoria della stessa, da parte del contribuente. Il contribuente, quindi, a seconda del momento in cui invierà i dati all’Agenzia delle Entrate (per formulare la proposta) influenzerà la scadenza entro cui aderire per effetto dell’accettazione o rifiutare la proposta stessa. Nell’ipotesi in cui i dati dovessero essere inviati l’ultimo giorno, quindi il 21 luglio 2024, la proposta arriverà entro il giorno 26 e la scelta definitiva dovrà essere effettuata entro il 31 luglio. A regime la data ultima sarà il 30 giugno (termine, quest’ultimo, che coinciderà con la scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte). Si tratterà dell’ennesima sovrapposizione dei termini di una scadenza che allo stato attuale, come sembra essere concepita, ben difficilmente potrà essere rispettata. Deve poi considerarsi che a partire da quest’anno le dichiarazioni dei redditi dovranno essere inviate entro il 30 settembre e non più entro il 30 novembre. Pertanto, è evidente che la gestione del concordato non potrà avvenire con i tempi stretti previsti dallo schema di decreto delegato.