Nell'ambito di un concordato preventivo, l'infalcidiabilità del credito Iva opera solo in presenza di una transazione fiscale. Invero l'art. 182-ter, comma 1, L. Fall., laddove esclude la falcidia sul capitale dell'Iva, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, costituisce un'eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6922 dell'11 marzo 2019. IL FATTO Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo proposto da Equitalia contro il pagamento non integrale dei crediti per Iva e ritenute operate e non versate, ritenendo trattarsi di crediti non falcidiabili anche in mancanza di transazione fiscale. Avverso detta decisione la società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte territoriale per avere ritenuto intangibili in sede concordataria - anche in mancanza di transazione fiscale - i crediti per Iva e ritenute, aderendo all'orientamento sulla natura sostanziale e inderogabile dell'art. 182-ter legge fall. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Invero, l'orientamento cui ha aderito il giudice a quo è stato successivamente superato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali - chiamate a «stabilire se la previsione dell'infalcidiabilità del credito Iva di cui alla L. Fall., art. 182-ter, trovi applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, fattispecie alla quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell'ipotesi di concordato preventivo proposto senza fare ricorso all'istituto disciplinato dalla L. Fall., art. 182-ter» - con una statuizione pienamente condivisibile (anche perché conforme a Corte giustizia 07/04/2016 in C-546/14, che ha dichiarato compatibile con l'art. 4, par. 3, TUE nonchè con gli artt. 2, 250, par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'Iva, una normativa nazionale - come la legge fallimentare italiana - che ammetta la falcidiabilità dell'imposta sul valore aggiunto in sede di concordato preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l'impossibilità di una maggiore soddisfazione sul ricavato nell'ipotesi di liquidazione, preso atto della collocazione preferenziale del credito), hanno avallato la tesi della facoltatività dell'istituto della transazione fiscale, affermando che «l'art. 182-ter, comma 1, L. Fall., come modificato dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con L. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell'Iva, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, costituisce un'eccezione alla regola generale, stabilita dall'art. 160, comma 2, L. Fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale» (Sez. U, 27/12/2016 n. 26988). Il principio, formulato con riguardo al credito Iva, è stato successivamente esteso anche ai crediti per le ritenute previdenziali operate e non versate, statuendosi anche in tal caso che «la previsione dell'infalcidiabilità del credito per le ritenute fiscali operate e non versate, di cui all'art. 182-ter, comma 1, L. Fall., trova applicazione solo nell'ipotesi speciale di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale e non anche quando ricorra la fattispecie generale di concordato senza transazione fiscale» (Sez. 1, 19/01/2017 n. 1337; conf. sez. 1, 12/03/2018, n. 5906). Ciò posto, la decisione impugnata contrasta con i richiamati principi laddove applica i criteri dettati dall'art. 182-ter legge fall. - nel testo applicabile ratione temporis, precedente la modifica ad opera dell'art. 1, comma 81, L. 11/12/2016 n. 232, in vigore dal 1° gennaio 2017 - ad una proposta concordataria non accompagnata da richiesta di transazione fiscale, cui resta dunque applicabile la disciplina generale del concordato preventivo, in base alla quale anche i crediti per Iva o ritenute previdenziali operate e non versate - come qualsiasi altro credito munito di privilegio, pegno o ipoteca - possono essere soddisfatti in misura non integrale, secondo il meccanismo contemplato dall'art. 160, comma 2, legge fall., e quindi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, se l'incapienza dei beni sui quali grava la prelazione sia attestata dalla relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall.