L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 147 del 20 maggio 2019 in tema di conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà. In particolare, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che alle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento, si ritiene applicabile l’articolo 177, comma 2, del TUIR sul presupposto che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria. Nello specifico affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR occorre che: - i soggetti scambianti ricevano, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria; - mediante tali conferimenti, la società conferitaria acquisisca il controllo della societàscambiata o incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. Questa normativa non disciplina le caratteristiche intrinseche dei suddetti conferimenti, limitandosi a specificare che, in conseguenza di questi ultimi, si deve giungere ad acquisire il controllo, o ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata. Soltanto con il conferimento di diritti in piena proprietà o di diritti in nuda proprietà i soci riceverebbero quote di capitale che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della stessa, non giunge a integrare il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime in parola. Le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento avverrebbero nell’ambito di una struttura nella quale le quote relative alla società (c.d. “società scambiata”) sono detenute in parte in nuda proprietà e in parte sotto forma di diritti parziari. A seguito delle operazioni di conferimento, le società conferitarie acquisiranno il controllo delle società conferite e i soggetti conferenti riceveranno in cambio quote di partecipazione a titolo di piena proprietà al capitale delle conferitarie. In particolare, tramite i prospettati scambi di partecipazioni, in capo alla stessa conferitaria verrebbero a riunirsi i diritti di nuda proprietà e di usufrutto conferiti dai due soci persone fisiche, con l’effetto di consentire alla holding di giungere a detenere una partecipazione di controllo nel capitale sociale delle società. Ne consegue che risulta applicabile l'articolo 177, comma 2, del TUIR, considerato che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che faranno acquisire loro la qualifica di soci nella conferitaria stessa. Diversamente sarebbe stato nel caso in cui i diritti ricevuti da parte dei soci persone fisiche conferenti nella società conferitaria fossero stati della stessa tipologia ed entità dei diritti da essi detenuti nella società scambiata. In particolare, se a fronte del conferimento di diritti di usufrutto detenuti nella società scambiata si fossero ricevuti diritti di uguale natura nella società conferitaria, e analogamente fosse avvenuto per i diritti in nuda proprietà, soltanto a fronte del conferimento di diritti in nuda proprietà il socio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l’attribuzione di quote della società, non avrebbe integrato il requisito previsto dalla disposizione normativa per l’applicazione del regime in parola.