Rispondendo ad alcuni quesiti, la Guardia di Finanza ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità in materia di reati penali tributari. In particolare, la Guardia di Finanza ha fornito alcune indicazioni sull’estensione ad alcune fattispecie di delitti fiscali della procedura di confisca per sproporzione relativamente alle condotte successive al 25 dicembre 2019. La confisca allargata Tale procedura, si ricorda, rappresenta una misura di sicurezza patrimoniale applicabile in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati tassativamente previsti dal legislatore. Tra questi reati, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 39 del decreto fiscale 2020, figurano anche quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le indicazioni della Guardia di Finanza La Guardia di Finanza ha sottolineato che, in presenza di un reato tributario imputato al rappresentante legale di un ente societario, la verifica del requisito della sproporzione deve essere effettuata esclusivamente sul legale rappresentante in quanto, come accade per la sanzione penale principale, anche la confisca allargata colpisce soltanto l’autore del reato e non anche l’ente di appartenenza. Ai fini della sussistenza del requisito della proporzione dovranno essere censiti e quantificati tutti gli investimenti posti in essere dal soggetto condannato in un arco temporale ragionevolmente prossimo alla data di commissione del reato, comprese le eventuali somme versate nella società a titolo di capitale di rischio. Il ragionamento suesposto ha carattere generale ma, aggiunge la Guardia di Finanza, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto e quindi anche delle caratteristiche del soggetto societario. Pertanto, in presenza di enti che si qualifichino come costruzioni giuridiche artificiose o strutture meramente interposte, l’accertamento della sproporzione sarà effettuato in capo all’autore del reato fiscale tenendo conto sia del suo patrimonio personale sia del patrimonio intestato in modo fittizio all’ente. La prospettiva può cambiare anche nell’ipotesi ipotesi di illeciti tributari commessi nell’ambito di organizzazioni societarie complesse, caratterizzate da una netta separazione tra proprietà e management (società ad azionariato diffuso). In questi casi, infatti, è la società che consegue il profitto del reato fiscale e di conseguenza l’accertamento della sproporzione dovrà essere riferita ai beni sociali applicando le disposizioni in materia di responsabilità penale degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Ravvedimento in caso di dichiarazione fraudolenta La Guardia di Finanza ha poi fornito un chiarimento in merito agli effetti del ravvedimento posto in essere in caso di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e al potenziale effetto di denuncia “indiretta” del soggetto che ha materialmente emesso la fattura falsa. Al riguardo si evidenzia che l’art. 39, comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 124/2019, integrando l’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, ha esteso la causa di non punibilità ivi prevista ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. In particolare, la causa di non punibilità per i reati dei cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000 opera purché i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi siano estinti con l’integrale pagamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso e a patto che la regolarizzazione intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di una attività di verifica. La Guardia di Finanza ha precisato che per accedere all’effetto premiale il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa emendata degli elementi fraudolenti e versare gli importi dovuti comprensivi di imposte, interessi e sanzioni. In tale ambito l’interessato non è quindi tenuto a dichiarare in modo puntuale i motivi per cui ha inteso rettificare in aumento il proprio reddito quindi in base alle notizie rese disponibili all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione integrativa. Di conseguenza, il ravvedimento operoso non avrebbe ricadute dirette e immediate nei confronti del soggetto che ha emesso le fatture permanendo in capo agli organi di controllo l’onere di dimostrare la responsabilità penale di quest’ultimo per violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.