Il congedo obbligatorio è stato oggetto di successive proroghe e di un ampliamento della durata. Nell’impianto originario era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), così come disposto dalla legge di Bilancio 2019. Con la legge di Bilancio 2020 viene ora prorogato per il 2020, con durata elevata a 7 giorni. Cosa è il congedo obbligatorio di paternità La fonte normativa dell’istituto è l’art. 4, comma 24, lettera a), legge n. 92/2012 che ha istituito in via sperimentale il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (dalla nascita, dall’adozione o dall’affido). Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione. Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30, D.Lgs. n. 151/2001. In una ricostruzione evolutiva va evidenziato come il congedo obbligatorio è stato oggetto di successive proroghe e un ampliamento della durata. Nell’impianto originario era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), così come disposto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 278, legge n. 145/2018). L’art. 41, comma 4, della legge di Bilancio 2020 modifica l’art. 1, comma 354, legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) prorogando di un ulteriore anno il congedo obbligatorio di paternità individuando in 7 giorni la nuova durata. Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). La direttiva comunitaria In prospettiva futura è opportuno ancora ricordare come la direttiva UE n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio. La finalità del provvedimento, che cerca di delineare un indirizzo comunitario di parità di genere con un gioco di contrappesi, è quella di incrementare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un secondo genitore equivalente, nelle famiglie. La direttiva UE n. 2019/1158, all’art. 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di 10 giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore. Dovrà essere stabilito dai singoli Stati il periodo di tempo entro il quale il congedo di paternità debba essere fruito e le modalità per farlo, a tempo parziale, a periodi alternati o in altri modi flessibili. Il congedo dovrà essere pagato non meno dell’indennità di malattia. La direttiva prevede poi due mesi di congedo parentale non trasferibile retribuiti come requisito minimo in tutti gli Stati membri. Tale congedo sarà un diritto individuale, in modo da creare le condizioni adeguate a una distribuzione più equilibrata delle responsabilità. Gli Stati membri fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito (spesso un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto. Dovranno essere poi previsti 5 giorni all'anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età.