In tema di fringe benefit, con il messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023 l'INPS ha fornito precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens. La quota relativa ai buoni benzina (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dall'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 48/2023, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”. Nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 40 citato - in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica - i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa. Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora detta quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo). In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora a seguito delle operazioni di cui sopra, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.