Consorzi di bonifica: assetto delle contribuzioni minori

Con la circolare n. 104 del 14 dicembre 2023, l’INPS illustra l’assetto delle contribuzioni minori dovute dai Consorzi di bonifica per il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla Cassa pensione dipendenti enti locali.

Riepilogo delle contribuzioni minori

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo ai Consorzi di bonifica si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.).

Sulla base di tali norme, di seguito si riepiloga l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori dovute per il personale dipendente dei Consorzi di bonifica iscritto sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) che alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL).

a) Malattia

Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia.

In particolare, l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Sulla base della predetta norma, anche gli enti pubblici economici – posto che i medesimi svolgano in via principale o esclusiva un’attività economica di cui all’art. 2082 c.c. essendo dotati di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile – sono tenuti a versare la contribuzione di malattia e di maternità.

Inoltre, si rileva che con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del citato decreto-legge n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro sono, comunque, tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai per l’industria, ecc.).

Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondano, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.

Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.

b) Maternità

In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità).

Il citato Testo unico stabilisce, avendo unicamente a riferimento le lavoratrici e i lavoratori delle “pubbliche amministrazioni”, che in luogo delle indennità (da erogare in forza della sussistenza dell’assicurazione economica di maternità) durante i riposi e i permessi spettano, a carico delle Amministrazioni datoriali, i trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali (cfr. l’art. 2, comma 2, e l’art. 57 del Testo unico). Si precisa che il novero dei soggetti giuridici da ricondurre alle “pubbliche amministrazioni” è da individuare assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.

In coerenza con le citate disposizioni, dunque, e in applicazione dei principi generali che regolano il rapporto assicurativo assistenziale, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del predetto D.lgs n. 151/2001, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Si evidenzia in proposito che, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, il legislatore, con l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per i Consorzi di bonifica.

c) CUAF

Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari” (TUAF), le disposizioni del medesimo decreto non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, nei confronti dei Consorzi di bonifica non sussiste l’obbligo contributivo sempreché, in ossequio a quanto previsto dalla citata disposizione, i medesimi Consorzi garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di Assegno al nucleo familiare (ANF).

d) Fondo di Garanzia

Tenuto conto che i rapporti di lavoro dipendente sono soggetti all’applicazione dell’articolo 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto, i Consorzi di bonifica sono obbligati al versamento della contribuzione afferente al finanziamento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

e) Fondo di Tesoreria

Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., i Consorzi di bonifica sono tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di attuazione, adottati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (ad esempio, il limite dimensionale).

Pertanto, i Consorzi in argomento – ove rilevino la sussistenza del relativo obbligo contributivo – devono provvedere a inoltrare alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS la richiesta di rilascio del codice di autorizzazione “1R”.

f) NASpI

I lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

È altresì dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

g) Fondo di integrazione salariale

I Consorzi di bonifica, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, detti datori di lavoro sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al predetto FIS.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i Consorzi di bonifica che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80%.

h) Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha inserito all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 il comma 3-bis, il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli obblighi contributivi.

Assicurazione Aliquota
NASpI (contribuzione ordinaria) 1,31%
NASpI (contribuzione art. 25, L. n. 845/1978) 0,30%
Fondo Garanzia TFR 0,20% (0,40% per i dirigenti industria)
Maternità 0,46%
Malattia 2,22% (solo operai)
CUAF* ——-
FIS – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti (di cui 0,17 % a carico del dipendente) 0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27 % a carico del dipendente) 0,80%
CIGS 0,90%

* Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79 TUAF sono escluse dall’obbligo contributivo ex CUAF gli enti pubblici che garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.

Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali

Al fine di giungere a una classificazione uniforme dei Consorzi di bonifica, l’INPS ha istituito un nuovo codice statistico contributivo (C.S.C.) 20201, così declinato:

– Settore: 2 = Enti pubblici
– Classe: 02 = Enti pubblici economici
– Categoria: 01 = Consorzi di bonifica.

Alle posizioni contributive aziendali relative ai suddetti Consorzi devono essere attribuiti il codice di autorizzazione (C.A.) “0V” (in quanto aziende non rientranti nell’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001); il C.A. “0J” (in quanto aziende rientranti nell’ambito di applicazione del FIS), nonché ogni altro codice di autorizzazione che dovesse risultare necessario in ragione di quanto illustrato nella circolare in commento.

Il C.A. “1D” dovrà essere attribuito ai Consorzi di bonifica che siano a capitale interamente pubblico e, in quanto esercenti attività industriale, esclusi dall’obbligo contributivo CIGS di cui all’articolo 3 del D.lgs Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1947, n. 869.

Uniemens

Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens si rammenta che, in via generale, i datori di lavoro interessati devono utilizzare i seguenti Tipo contribuzione:

– <TipoContribuzione> uguale a “00” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS al FPLD;
– <TipoContribuzione> uguale a “64” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD;
– <TipoContribuzione> uguale a “71” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS ad un fondo diverso dal FPLD e per i quali è escluso il contributo al Fondo di garanzia.