Con la risposta n. 387 del 13 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, del reddito da attività di consulenza prestata in Italia da un soggetto residente in Cina per una società residente in altro Stato UE con apertura di partita IVA in Italia. Ai sensi dell'articolo 35 del decreto IVA, i soggetti che istituiscono nel territorio dello Stato una stabile organizzazione devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, che attribuisce al contribuente un numero di partita IVA. L'attribuzione del numero di partita IVA a un soggetto non residente non incide sulla sua residenza ai fini fiscali, per il cui radicamento in Italia, infatti, è necessario che venga integrato, per la maggior parte del periodo d'imposta, almeno uno dei presupposti di cui all'articolo 2 del TUIR (i.e. iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, residenza o domicilio nel nostro Paese). Qualora il contribuente intendesse aprire una partita IVA in assenza di stabile organizzazione, questi sarebbe tenuto a identificarsi in Italia attraverso un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del decreto IVA. Anche in tal caso, l'apertura della partita IVA non inciderebbe sulla residenza ai fini fiscali. Ai sensi della normativa nazionale (articolo 23, comma 1, lettere a), c) e d), del TUIR), per i soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato rispettivamente: i redditi fondiari, i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato italiano. La normativa italiana, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso di specie si tratta della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Cina in data 31 ottobre 1986, ratificata in data 31 ottobre 1989. In merito all'attività di "consulenza", l'articolo 14 del Trattato prevede che "1. Iredditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente; tuttavia, detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente nelle seguenti circostanze: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivino dalle proprie attività svolte in detto altro Stato". Il citato articolo, al successivo paragrafo 2, chiarisce che "L'espressione 'libera professione' comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili". Secondo quanto disposto da tale norma, i compensi del professionista intellettuale possono essere tassati unicamente nello Stato di residenza, salvo i due casi di deroga di cui alle lettere a) e b). Sebbene le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese facciano riferimento, per le professioni indipendenti, all'espressione "base fissa", non ne delimitano precisamente i contorni. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la nozione in parola è da ricavare facendo ricorso ai criteri ermeneutici propri dell'interpretazione dei trattati. Sulla base di quanto emerge nel Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE, il concetto di "base fissa" deve essere assimilato al concetto di "stabile organizzazione", ossia una sede fissa di affari in cui il professionista esercita in tutto o in parte la sua attività indipendente (cfr. Comm. Trib. Reg. Torino 10 gennaio 2017 n. 161; Cass. n. 32078/2018; Comm. Trib. Reg. Milano 7 luglio 2020 n. 1500). Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, l'articolo 15 della Convenzione ne prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato contraente la Convenzione; in tale ultima ipotesi, i predetti redditi devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.