Senza timore di essere smentiti, si può affermare che il lockdown che ha investito il Paese ha avuto effetti inversamente proporzionali sull’attività del legislatore. Negli ultimi due mesi si è assistito all’emanazione di ben 84 provvedimenti (governativi, ministeriali, presidenziali) recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, senza contare le circolari interpretative e i provvedimenti adottati in ambito locale. Se questo aumento esponenziale della legislazione si è reso necessario per arginare gli effetti di una emergenza straordinaria e difficilmente prevedibile nella sua evoluzione, tuttavia non si può ignorare come le disposizioni via via emanate manchino, quantomeno, di una visione d’insieme prospettica. Se poi si guarda alla materia processuale, e alla giustizia tributaria, si ha la netta impressione che il legislatore si sia limitato a disporre una serie di rinvii generalizzati. Tutti ricorderanno il primo “differimento urgente”, introdotto per il periodo dal 9 al 22 marzo, delle udienze civili e la sospensione, per il medesimo periodo, dei termini processuali per il compimento di “qualsiasi atto” (art. 1, D.L. n. 11/2020 dell’8 marzo). Le previsioni erano applicabili “in quanto compatibili” anche ai giudizi tributari. Il rinvio al contenzioso tributario era troppo generico e superficiale per non creare incertezze applicative. A distanza di appena una settimana dalla prima misura, il legislatore è intervenuto nuovamente, con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia), art. 83, a rinviare d’ufficio le udienze per periodo 9 marzo - 15 aprile 2020, prevedendo altresì, per il medesimo periodo, la sospensione dei termini processuali. Tenuto conto della peculiarità del processo tributario, si è reso quantomeno necessario precisare che la sospensione operava anche rispetto ai termini di notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine concesso per la fase di reclamo mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Infine, con il D.L. n. 23 dell’8 aprile (decreto Liquidità) il legislatore ha “prorogato” all’11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto dal D.L. n. 18/2020 per lo svolgimento delle udienze e il compimento di attività processuale. Ma non è tutto. Il Consiglio dei Ministri ha esaminato un ulteriore decreto legge recante, tra le altre, disposizioni integrative in materia di giustizia civile. Cosa prevedono le nuove norme Secondo le prime indiscrezioni, il decreto si limita a sostituire all’art. 83 del decreto Cura Italia le parole “15 aprile 2020” con le parole “11 maggio 2020”. Oltre ad evidenziare che il termine dell’11 maggio 2020 quale termine ultimo per la sospensione delle attività processuali, incluso lo svolgimento delle udienze, rilevava già ai sensi del decreto Liquidità e, quindi, non si comprende la necessità di tale ultimo intervento, non v’è chi non veda come il Legislatore abbia perso l’occasione per disciplinare in maniera compiuta le attività giurisdizionali nella fase 2 o fase di ripresa, anche tenuto conto delle caratteristiche proprie dei procedimenti avanti la commissione tributaria. Il legislatore ha infatti rimesso alla discrezionalità dei capi degli uffici giudiziari, nel nostro caso del Presidente della Commissione, l’adozione di misure organizzative idonee a garantire, nella trattazione degli affari giudiziari, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie prescritte per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Invero, l’unica prescrizione introdotta per la celebrazione dell’udienza mediante collegamento da remoto che “deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario” appare, quantomeno, di incerta applicazione rispetto alle udienze che si svolgono avanti la commissione tributaria. Infatti, nel processo tributario l’organo giudicante è rappresentato da un collegio di 3 membri i quali devono tutti partecipare all’udienza di trattazione. Pertanto, quantomeno rispetto ai requisiti minimi per la celebrazione delle udienze sarebbe stata opportuna, se non necessaria, una previsione che tenesse specificamente conto delle peculiarità del giudizio tributario.