La possibilità di pagare tramite addebito diretto SEPA non può essere subordinata al requisito del domicilio sul territorio nazionale. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza 5 settembre 2019, Causa C-28/18. IL FATTO Un'associazione austriaca per la tutela dei consumatori ha contestato una clausola inserita nelle condizioni generali di trasporto dell'impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, secondo la quale i biglietti prenotati sul sito Internet della azienda possono essere pagati tramite lo schema di addebito diretto SEPA soltanto a condizione di disporre di un domicilio in Germania. La Corte Suprema austriaca, investita della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia se una tale clausola contrattuale sia contraria al diritto dell'Unione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE Con la decisione odierna la Corte ha risposto in senso affermativo. Per i giudici di Lussemburgo, infatti, il regolamento UE sui bonifici e gli addebiti diretti in euro vieta una clausola che esclude il pagamento mediante addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività. Un simile divieto, spiega la decisione, mira a ridurre i costi per i consumatori derivanti dal mantenimento di più conti di pagamento, consentendogli di averne un solo per qualsiasi operazione all'interno dell'Unione. Del resto, prosegue la decisione, siccome i consumatori di norma dispongono di un conto di pagamento nello Stato membro in cui hanno il loro domicilio, il requisito del domicilio sul territorio nazionale equivale indirettamente a designare lo Stato membro nel quale il conto di pagamento deve essere situato, il che è esplicitamente vietato, dal regolamento, al beneficiario di un addebito diretto. Mentre è irrilevante la possibilità per il consumatore di utilizzare metodi di pagamento alternativi, quali la carta di credito, PayPal, o il bonifico bancario istantaneo. È vero, argomenta la decisione, che i beneficiari di pagamenti restano liberi di offrire o meno la possibilità di addebiti diretti SEPA, tuttavia una volta offerta tale possibilità non possono poi subordinarne l'uso a condizioni che pregiudicherebbero l'effetto utile del divieto di imporre che il conto del pagatore sia situato in un determinato Stato membro. Infine, aggiunge la Corte, nulla impedisce al beneficiario di ridurre i rischi di abuso o di mancato pagamento, prevedendo, ad esempio, che la consegna o la stampa dei biglietti sia possibile solo dopo il momento in cui esso ha ricevuto conferma dell'incasso effettivo del pagamento.