Conto corrente cointestato, sanzioni sull'intero importo. In caso di mancata indicazione nel quadro RW della disponibilità finanziaria tenuta all'estero, se questa si riferisce al conto corrente cointestato con il marito della contribuente, la sanzione ex articoli 4 e 5 del dl 167/1990 va commisurata all'intero importo detenuto, “non alla quota parte di propria competenza”. Lo afferma l'ordinanza n. 5964/2024 della Corte di Cassazione civile, accogliendo uno dei motivi del ricorso incidentale dell'ufficio e respingendo quello principale della contribuente, avverso la sentenza della Ctr Lombardia n. 306/2016, conforme a quella dei giudici di prime cure. Sia il marito sia la moglie avevano presentato ricorso contro un avviso di accertamento per avere omesso l'indicazione nel quadro RW della consistenza di c/c svizzeri per il periodo dal 2004 al 2008. Essi avevano ritenuto che la presentazione dello scudo fiscale avesse estinto tutte le sanzioni pregresse per tali violazioni, riferite quindi ad annualità precedenti e per un valore superiore a quanto dichiarato al 31 dicembre 2008. Secondo la Suprema corte non è così, in quanto “l'effetto estintivo dello scudo fiscale, quanto alle sanzioni, riguarda solo le disponibilità oggetto della dichiarazione riservata con conseguente perdurare delle sanzioni collegate alle ulteriori somme detenute nelle annualità interessate e non indicate nella dichiarazione ai fini della regolarizzazione o il rimpatrio”. E, secondo i giudici di legittimità, è altrettanto pacifico che, per le annualità pregresse al 2008, operi il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 12 comma 2 bis del decreto legge n. 78/2009 (data la natura procedimentale, diversamente dal comma 2 che ha natura sostanziale). Ma, mentre il marito otteneva l'estinzione del giudizio per avere presentato regolare istanza di definizione agevolata, la moglie, oltre ai motivi prima richiamati si appellava anche alla nota questione dell'inutilizzabilità dei dati contenuti nella cd lista Falciani, sulla quale già in precedenza la Suprema corte si era pronunciata in senso opposto, salva l'evidente possibilità del contribuente di provare e giustificare incoerenze di tali dati con le somme scudate.