Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) interviene in merito ai rapporti di lavoro irregolari con una serie di misure coordinate volte ad operare sia su base preventiva che ai fini del contrasto del sommerso. Il provvedimento subordina l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale e inasprisce le sanzioni penali per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori. Si procede, inoltre, al potenziamento del personale ispettivo per rafforzare l’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo, così come il potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro. Il numero di ispezioni nei luoghi di lavoro nel 2024, infatti, in seguito alle nuove assunzioni di ispettori tecnici presso l’Ispettorato del Lavoro, aumenterà da 70.000 a 100.000. Lista di conformità INL Nel caso in cui in sede di controllo ispettivo non emergano violazioni o irregolarità l’Ispettorato del lavoro rilascerà un attestato di regolarità e iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente denominato “Lista di conformità INL”. Ciò al fine di concentrare le attività di controllo e ampliare il più possibile il numero di aziende visitate. Si tratta, nello specifico, di un elenco informatico consultabile pubblicamente sul sito istituzionale dell’INL a cui il datore di lavoro viene iscritto su base volontaria per ottenere il rilascio di un attestato, all'esito di accertamenti ispettivi condotti dall'Ispettorato e da cui non siano emerse violazioni o irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iscrizione nella lista preclude lo svolgimento di ulteriori ispezioni, per un anno dalla data di iscrizione, nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. Penalizzazione delle condotte illecite e sanzioni Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene estesa la responsabilità solidale del committente anche nel caso in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco privi dei requisiti previsti. E’ altresì prevista la ridefinizione degli illeciti penali: - esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione: punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro. - esercizio non autorizzato delle attività di ricerca del personale, selezione e supporto alla ricollocazione: punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda; senza scopo di lucro, la pena consiste nell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro. - somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati: arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi di appalto o distacco privi dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Sanzioni a seguito di verifiche Viene introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per i casi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. In particolare, viene aggiunta la lett. b-bis) all'art. 116, c. 8, che prevede il versamento della sanzione civile nella misura del 50%, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile per i casi, rispettivamente, di omissione o evasione. Ne deriva che: - negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. (l’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti); - negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. All’accertamento della violazione, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.