Per rispondere ai quesiti delle sedi territoriali ed interpellato il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, ha specificato che la stipula del contratto a termine assistito presso gli Ispettorati Territoriali è ammissibile sia nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale pari a 24 mesi sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva. Le novità del decreto Dignità Per il comma 1, art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi anche se il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle succitate condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. Ai sensi del successivo comma 2 del Testo Unico dei contratti, i contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, possono avere una durata massima di 24 mesi. Si rammenta che, ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. La sanzione prevista dal Legislatore in caso di superamento del limite dei 24 mesi, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, è la trasformazione dello stesso contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento. Tuttavia è ammessa la deroga al limite dei 24 mesi ad opera della contrattazione collettiva e, più nello specifico ad opera di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto assistito Il comma 3, art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che, fermo quanto disposto al comma 2 in merito al limite massimo, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio. Anche in questo caso il mancato rispetto dell’obbligo di stipula presso l’ITL nonché il superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, comporta la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2018, anche al contratto assistito si applica la nuova disciplina dei rinnovi, la quale impone l’obbligo di individuazione della causale. Inoltre, nel caso di specie rimangono valide le indicazioni a suo tempo fornite dallo stesso Ministero con la circolare n. 13/2008 in merito alla circostanza che i Funzionari dell’Ispettorato, nell’espletamento della loro funzione, dovranno procedere a verificare la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto nonché la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge. Ulteriori chiarimenti dall’INL A seguito di richiesta di chiarimenti ricevuti da parte di alcune sedi territoriali dell’Ispettorato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 1214 del 7 febbraio 20189, ha specificato che la stipula del contratto assistito presso gli Ispettorati Territoriali è ammissibile non solo nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale previsto dal comma 2 del citato art. 19 – pari a 24 mesi - ma anche quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva. Quindi, come convenuto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato ha confermato che l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi può essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva che può ben essere superiore ai 24 mesi, proprio perché l’art. 19, comma 3, ammette la stipula dell’ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro “fermo quanto disposto al comma 2” e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a ventiquattro mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali. Prosecuzione di fatto Per l’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015 è ancora ammessa, fermo restando il limite di durata massima di cui all’articolo 19 - pari a 24 mesi – la prosecuzione di fatto, per cui è possibile continuare il rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi (ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi) il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.