La stagione primaverile evidenzia la necessità per molti datori di lavoro connotati dal requisito della stagionalità, di fare il punto sulla particolare disciplina in merito al contratto a tempo determinato per attività di tipo stagionali. Particolare disciplina che il legislatore riserva con particolare attenzione alla durata del contratto, al cd stop & go, limiti di contingentamento, proroga e rinnovi, contributo addizionale. Attività stagionali: quali? In relazione alle diverse eccezioni che riguardano lo svolgimento di attività stagionali rispetto alla normativa generale in materia di contratti a termine e che analizzeremo qui di seguito, il Ministero del Lavoro ha chiaro che le varie eccezioni riguardano sia le attività stagionali previste dai contratti collettivi che quelle disciplinate dall’emanando decreto ministeriale. Fino all’emanazione, quindi, del decreto ministeriale - che sostituirà solo le ipotesi previste dal D.P.R. n. 1525/1963, e non anche quelle previste dal contratto collettivo (anche aziendale) che quindi può e potrà individuare ulteriori ipotesi - continuano a valere le disposizioni del D.P.R. n. 1525/1963. Per quanto riguarda la sfera di applicazione della contrattazione collettiva, il riferimento è dato dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale: “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.” Durata del contratto a termine Il 2° comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce un “contatore” massimo alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore; in particolare viene previsto che per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto non può superare i 24 mesi. Per espressa previsione di legge, è possibile derogare a tale durata da parte dei contratti collettivi e per le attività stagionali. Con la nota n. 15/2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i contratti a tempo determinato conclusi per attività stagionali costituiscono un’eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o dal contratto collettivo: ne consegue che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono a determinare il limite di durata massima ex art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, che opera solo per i contratti a termine stipulati per attività non aventi carattere stagionale. Stop & go in caso di successione di contratti a termine ed esonero dalla causale per proroga/rinnovo L’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’obbligo di un periodo di stacco contrattuale tra un contratto a termine scaduto e un nuovo contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, che deve essere di almeno 10 giorni di calendario dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Per espressa previsione di legge, il periodo di intervallo tra i due contratti non deve essere rispettato nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. La disciplina generale del contratto a termine prevede che il contratto può essere prorogato oltre i 12 mesi ovvero rinnovato (indipendentemente dalla durata del primo rapporto) solo in presenza delle condizioni/causali previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria e specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51). Anche in tale scenario, il legislatore riconosce ampia deroga alle attività stagionali, per le quali consente la proroga/rinnovo anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Numero massimo di contratti a tempo determinato L’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce un contatore massimo di contratti a termine che il datore di lavoro può utilizzare; in particolare, la norma prevede che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, fermo restando che per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il secondo comma dell’articolo prevede una serie di situazioni al verificarsi delle quali non trova applicazione il limite di contingentamento, tra i quali lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2. Diritto di precedenza Anche per quanto riguarda il diritto di precedenza maturato dal lavoratore a tempo determinato, il legislatore prevede una deroga per le attività stagionali. In particolare, l’art. 24, nel disciplinare un diritto di precedenza ordinario nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto per il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Nel caso di lavoratore a tempo determinato assunto per lo svolgimento di attività stagionali, lo stesso ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Contributo addizionale Un’ulteriore deroga alla disciplina generale trova applicazione con riguardo al contributo addizionale dell’1,40% previsto nei casi di stipula di contratti a termine. Si ricorda che dopo le modifiche del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (legge 9 agosto 2018, n. 96), tale contributo (previsto dall'art. 2, co. 28, legge n. 92/2012), è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, eccetto i contratti di lavoro domestico (art. 3, co. 2, D.L. 12 luglio 2018, n. 87). Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termine per ragioni sostitutive ovvero stagionali, ma con una particolarità: per le attività stagionali, l’esonero dal contributo addizionale è previsto solo per quelle rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1525/1963 e non per quelle definite tali dalla contrattazione collettiva.