In arrivo un’importante proroga del contratto di espansione, che consentirà l’uscita dal lavoro con un anticipo massimo di 5 anni sino al 30 novembre 2025: la novità è contenuta nella bozza del DL Lavoro (art. 36), che modifica l’art. 41 del D.lgs. 148/2015. La misura del contratto di espansione (art. 41 D.lgs. 148/2015), lo ricordiamo, consente, in caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, oltre alla riduzione oraria con ricorso alla Cigs, il prepensionamento dei dipendenti più anziani, ai quali non manchino più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 DL 201/2011) o di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 DL 201/2011). Gli accordi di esodo con contratto di espansione possono essere conclusi soltanto dalle aziende con almeno 50 dipendenti. Inoltre, ad oggi l’uscita dal lavoro per accedere all’indennità di prepensionamento può avvenire non più tardi del 30 novembre 2023. Dalla bozza del DL Lavoro, però, sono emerse importanti novità in merito allo strumento: in primo luogo, la proroga dello strumento al 2025: se confermata, sarà dunque possibile fruire della misura per coloro che matureranno i requisiti per la pensione sino al 2030 compreso; inoltre, sarà consentito alle imprese interessate da contratti di espansione di gruppo di completare i piani di turn over previsti, pianificando, mediante accordi sindacali, le uscite dei lavoratori più anziani in un arco temporale più ampio. Queste previsioni rappresentano sicuramente un’ottima notizia per le imprese, che considerano il contratto di espansione di gran lunga più conveniente rispetto alle altre forme di prepensionamento degli esuberi, in quanto parte dei costi sono ammortizzati dall’importo dell’indennità Naspi e dei contributi figurativi per disoccupazione teoricamente spettanti. Prepensionamento - Ricordiamo che gli esuberi coinvolti nel contratto di espansione possono uscire dal lavoro qualora non manchino più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (essendo già in possesso di 20 anni di contribuzione e avendo maturato l’importo soglia di pensione, pari a 1,5 volte l’assegno sociale, se privi di contributi ante 1996) o della decorrenza della pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra. L’indennità di prepensionamento, corrisposta sino alla prima data utile di pensione ordinaria (di vecchiaia, art. 24 co. 6 DL 201/2011, o anticipata di cui all’art. 24 co. 10 DL 201/2011), è calcolata, con decorrenza dal momento dell’uscita dal lavoro, allo stesso modo della pensione, quindi con sistema: retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, se il lavoratore possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, se il lavoratore possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; integralmente contributivo, se il lavoratore non possiede contributi al 31 dicembre 1995. L’indennità è accreditata dall’Inps ma versata dall’azienda, che in merito alla provvista deve sottoscrivere un’apposita fideiussione (salvo versamento anticipato). Contribuzione correlata - Se la prima prestazione conseguibile dal lavoratore è la pensione anticipata ordinaria, il datore di lavoro deve anche versare la contribuzione correlata. Questa è calcolata, applicando l’aliquota di finanziamento vigente presso la gestione interessata, sulla base dell’imponibile medio mensile degli ultimi 4 anni. Beneficio Naspi - Per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi (massimo 24 mesi) al lavoratore, i versamenti a carico dell’azienda: per l'indennità mensile di prepensionamento, sono ridotti di un importo equivalente all’indennità di disoccupazione; per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, sono ridotti di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa Naspi. Si applica una riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi, commisurata all’ultima mensilità di Naspi teoricamente spettante: alle imprese o gruppi di imprese con oltre 1.000 dipendenti; che attuino un piano di ristrutturazione o riorganizzazione che preveda almeno un’assunzione ogni 3 cessazioni con prepensionamento; per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi al lavoratore. Correzione dei piani di rilancio delle grandi aziende - Per quanto riguarda i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, in base alla bozza del DL Lavoro è possibile, fino al 31 dicembre 2023, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Questa nuova facoltà è stata prevista per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti. Non possono però essere modificati l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione. Gestione del contratto di espansione - Come precisato nella circolare Inps 48/2021 e nel successivo messaggio 2149/2021, ad oggi il datore di lavoro o il delegato accreditato, per comunicare con l’Inps in merito al contratto di espansione, devono utilizzare esclusivamente i seguenti ambienti di comunicazione telematica, all’interno del portale web dell’Istituto: il “Cassetto previdenziale aziende”, per la presentazione dell’accordo relativo al contratto di espansione; il Portale delle prestazioni atipiche ( “PRAT”), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi (inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell’importo dell’indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità, la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione), accessibile al percorso: “Servizi online” > “Accedi ai servizi” > “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti” > “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.