Ai sensi dell’art. 68 comma 2 del DLgs. 546/92, “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. Sebbene, testualmente, il comma appena richiamato faccia riferimento al “tributo corrisposto in eccedenza”, gli interessi devono essere calcolati altresì sulla quota di aggio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11025 depositata il 26 aprile 2023. L’aggio è una sorta di tributo occulto che il contribuente doveva pagare per il solo fatto dell’iscrizione a ruolo delle somme, in alcun modo parametrato alle attività poste in essere. Nell’ultima versione dell’art. 17 del DLgs. 112/99, esso era dovuto in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo se gli importi erano pagati entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure del 6% in caso contrario (nel sistema degli accertamenti esecutivi, gli importi risultavano sempre maggiorati degli aggi al 6% considerato che il tutto va pagato prima della trasmissione del carico all’Agente della riscossione). Curioso risulta essere il passaggio contenuto nel punto 2.4 della sentenza, laddove si afferma che la Corte ha spesso “escluso la natura tributaria dell’aggio, ma all’unico fine di giustificarne la sottrazione ai limiti imposti dal principio di capacità contributiva”. Insomma i giudici stessi sembrano affermare che la tesi della natura non tributaria è stata sostenuta per evitare di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale, per potenziale violazione della capacità contributiva. In effetti, la tesi circa la natura retributiva dell’aggio faceva acqua da tutte le parti: del resto, se l’aggio non avesse davvero avuto natura tributaria, allora in ogni ricorso contro la cartella si sarebbe dovuto verificare un parziale difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. La L. 234/2021, su stimolo della Corte Costituzionale (si veda la sentenza n. 120 del 2021) ha riformato interamente l’art. 17 del DLgs. 112/99, disponendo in sostanza l’abrogazione degli aggi di riscossione dal 1° gennaio 2022. Tornando al principio enunciato nella sentenza, l’aggio, come precisato dai giudici ha natura accessoria al tributo dunque gli interessi vanno calcolati anche sul medesimo. Come sancito nella sentenza, “l’esigenza che fonda tale previsione [ndr quella dell’art. 68 comma 2 del DLgs. 546/92] è quella di restaurare la situazione patrimoniale del contribuente anteriore alla decisione”. Nemmeno è necessario che, nelle conclusioni del ricorso, il contribuente abbia specificamente scritto di pretendere gli interessi sull’aggio, essendo sufficiente che sia stato domandato il rimborso “di tutte le somme corrisposte, maggiorate dei relativi interessi”, “con un evidente riferimento all’intero novero degli importi dovuti, comprensivi anche dei compensi per l’agente della riscossione”. La decisione in commento ribadisce quanto era stato sostenuto nella precedente sentenza n. 26054 del 2022. In detta sede era stato affermato che gli interessi sono quelli dell’art. 44 del DPR 602/73 (visto l’art. 1 del DM 21 maggio 2009, il tasso è quello dell’1% semestrale e del 2% annuo) e, sia pure in termini non del tutto chiari, che gli stessi vanno calcolati pure sulle sanzioni pagate per effetto della riscossione frazionata ma non sugli interessi.