L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq in data 26 luglio 2024 con cui ha fornito chiarimenti sui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da effettuare entro il 31 luglio 2024. L’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Atteso che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 37 estende il differimento “oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione in commento interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento.