Pronto il codice tributo per utilizzare in compensazione in F24 il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni. Con la risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione orizzontale del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). Via libera anche ai codici tributo da utilizzare in caso di restituzione totale o parziale del contributo non spettante, compresi sanzioni ed interessi. Cosa prevede il decreto Sostegni Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza da Covid-19, l’art. 1, D.L. n. 41/2021 ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ossia soggetti non residenti ma operanti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione), che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sono, in ogni caso, esclusi dal contributo: - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; - gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR; - gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis TUIR. Condizioni necessarie per poter fruire del contributo sono: - il conseguimento nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro; - una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019 di almeno del 30% (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019). Per la determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, si devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020, nonché le note di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza devono essere determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato. Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita IVA. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, e in particolare pari al: - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; - 50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; - 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; - 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza, con modello approvato con provvedimento del 23 marzo 2021, deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, dal 30 marzo 2021 e entro e non oltre il 28 maggio 2021. Utilizzo in compensazione del credito d’imposta A scelta irrevocabile del contribuente, l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante: a) mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); b) attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. La scelta effettuata dal contribuente non solo è irrevocabile, ma deve riguardare la totalità del contributo spettante e deve essere espressamente indicata nel modello di istanza che il contribuente deve inviare all’Agenzia entro il 28 maggio 2021. Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, con la risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021 è stato istituto il codice tributo 6941 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - credito da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021. In sede di compilazione del modello F24 Il credito deve essere indicato nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo anno di riferimento deve essere valorizzato indicano l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto. Sempre secondo quanto previsto dal decreto Sostegni, nel caso di utilizzo in compensazione del contributo come credito d’imposta non trovano applicazione: - il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2000; - l’ammontare annuo massimo delle compensazioni pari a 700.000 euro (art. 34, legge n. 388/2000); - l’ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili di 250.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007). Viene, tuttavia, fatto divieto di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti diversi dal beneficiario del credito stesso. Restituzione spontanea del contributo Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), l’Agenzia ha istituito i codici tributo: - 8128 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1 DL n. 41 del 2021; - 8129 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1 DL n. 41 del 2021; - 8130 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1 DL n. 41 del 2021. Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.