Contributo a fondo perduto start-up: istituiti i codici tributo

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 75/E del 20 dicembre 2021


Contributo a fondo perduto start-up: istituiti i codici tributoCon la risoluzione n. 75/E del 20 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto per le start-up.

L’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di “(…) un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019 (…)”, alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1-ter.

In proposito, il comma 2 del citato articolo 1-ter dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 che, al comma 7, prevede che “In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.

Ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021 è stato approvato il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui trattasi.

In particolare, il punto 4.1 del citato provvedimento dell’8 novembre 2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e definisce, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’eventuale percentuale di riparto rapportando il limite di spesa, stabilito al comma 3 dell’articolo 1-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021, all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 365798 del 17 dicembre 2021 è stata determinata la percentuale di riparto, pari al 100 per cento.

Per i contribuenti che abbiano scelto il riconoscimento del contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, l’ammontare massimo, fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021, in assenza di rinuncia.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Restituzione spontanea

In merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, il punto 6.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 ha stabilito che:

– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;
– i versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE secondo le seguenti indicazioni e gli specifici codici tributo:
1) “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021″
2) “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021″
3) “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021″.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *