Dal 16 giugno doveva partire l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1, commi 1-4, del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). Lo aveva promesso in un’audizione informale il Ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, ma dall’Agenzia delle Entrate si apprende che bonifici ed erogazioni sarebbero partiti solo da qualche ora. In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria ha cominciato ad erogare i contributi “automatici”, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza per ottenere un contributo è riconosciuto in misura pari a quello del decreto Sostegni. Una nuova misura, invece, riguarda le partite IVA che possono chiedere un contributo “alternativo”, ovvero una possibile integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti. Sulla base delle stime dell’Agenzia delle Entrate, circa 280.000 partite IVA dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 370.000 partite IVA potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi). Sulla base degli annunci ministeriali, la richiesta di contributo integrativo era stata prevista a partire dal 23 giugno e, nonostante al momento il provvedimento apposito non sia stato ancora emanato, dall’inizio di luglio dovrebbero essere avviati pagamenti per circa 3,4 miliardi. Contributo perequativo con criticità (anche) sui controlli L’aspetto, però, più innovativo dell’attuale tornata di contributi a fondo perduto risulta essere il contributo del terzo tipo, ovvero il cd. contributo “perequativo”, il quale si concentrerà a dare sostegno economico sulla base dei risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Per tale ragione, è assai diffuso l'interesse a questo originale contributo da parte di tutti quei contribuenti che, avendo subito un peggioramento del risultato economico di esercizio, potranno ottenere un’erogazione che terrà conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021 e che cercherà quindi concretamente di "perequare" i sostegni alle perdite effettive. Su questo tema il CNDCEC ha già presentato una lettera al Ministro dell’Economia per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021, attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del cd. contributo “perequativo”. Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021. Per chi, tuttavia, accederà al contributo "perequativo", una certa criticità non è tanto nei termini problematici con i quali è stata (ad ora) prevista la presentazione dell'istanza, ma nelle modalità di controllo sulla spettanza di quel contributo, le quali si rivelano astrattamente idonee anche a far subire al richiedente un inopinato autogol. Infatti, è l'art. 1, commi 16-27, D.L. n. 73/2021 a disciplinare il sostegno perequativo che verrà però erogato solo a condizione che, tra le altre condizioni, vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019. Ora, ogni controllo sulla legittimità della spettanza di tutti i contributi sarà gestito, sotto tutti gli aspetti, dall'Agenzia delle Entrate. In conseguenza di ciò, l'art. 25, comma 12, D.L. n. 34/2020 permetterà controlli anche sui contributi del decreto Sostegni bis, prevedendo che in relazione anche ai controlli di legittimità sulla spettanza di queste erogazioni operano le norme del D.P.R. n. 600/1973, per cui, a titolo esemplificativo, gli uffici potranno utilizzare a tal fine i relativi poteri di accertamento. Appare, allora, già del tutto evidente come per verificare se vi sia effettivamente stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio e non un mero calo di fatturato occorrerà un accertamento sostanziale sul reddito dichiarato. In altri termini, mentre la richiesta di un contributo "automatico" o “alternativo” potrebbe far esaurire eventuali controlli fiscali nell'ambito dei controlli formali sulle banche dati dell’Anagrafe tributaria e del Sistema di interscambio, la conferma della legittimità di una richiesta di contributo "perequativo" renderà invece indispensabile per l'Agenzia delle entrate l'attivazione di accertamento sostanziale o di una verifica generale. Chi non avesse una contabilità cristallina o non avesse tenuto un comportamento fiscale propriamente inattaccabile nel periodo interessato, per evitare un possibile e doloroso “autogol” fiscale forse farà meglio a contenere le sue pretese di sostegno.