Agenzia delle Entrate - Risposta n. 453 del 30 ottobre 2019 Con la risposta n. 453 del 30 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di contributo straordinario finalizzato alla partecipazione alle manifestazioni sportive. Si tratta nel concreto di una associazione di diritto privato senza personalità giuridica, che, nell'ambito delle funzioni demandate dal C.O.N.I. e da una Federazione, presiede l'organizzazione di un Campionato Sportivo e, quale associazione di società, affiliata alla Federazione, agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Per il raggiungimento delle proprie finalità gode di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle società associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle Norme Organizzative Interne della Federazione, sono di competenza di quest'ultima. Occorre evidenziare che la Federazione individua una serie di requisiti e di adempimenti a carico delle società sportive interessate a partecipare al predetto Campionato Sportivo, tra i quali il versamento in favore dell’associazione di un contributo straordinario. Il contributo straordinario, a carico delle Società interessate, viene versato in aggiunta alla quota ordinaria per la partecipazione alle competizioni ufficiali organizzate dall’Associazione, stabilita a carico di tutte le società associate alla stessa, al fine della partecipazione al Campionato Sportivo, che rappresenta l'attività istituzionale generale dell'Istante. Quindi il contributo straordinario ha come unica finalità quella di consentire la partecipazione al Campionato Sportivo da parte delle società sportive. Questo Campionato Sportivo rappresenta attività istituzionale propria dell'ente. In questo caso opera l’applicabilità dell'esclusione del citato contributo dall'imponibile IVA, essendo soddisfatti i requisiti di legge. Infatti, l'esclusione dall'imposizione IVA deve essere verificata caso per caso in base alla presenza di alcuni requisiti relativi alla: - tipologia di associazione; - attività esercitata che deve essere svolta in conformità alle attività istituzionali; - attività devono essere effettuate nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, oppure anche nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti. Oltre a tali requisiti, inoltre, è necessario che l'ente sia in grado di soddisfare anche una serie di requisiti attinenti, in generale, alla natura associativa dell'ente.